L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
I datori di lavoro devono effettuare, in modalità telematica entro e non oltre il 21 febbraio 2022, la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Giova ricordare che i benefit sono i compensi in natura, ma anche i prestiti a tasso agevolato, oppure ancora l’auto in uso promiscuo o le polizze assicurative extra professionali: vale a dire valori che restano esclusi dal reddito se, nel periodo d’imposta, di valore complessivo non superiore a euro 258,23. Tale soglia per gli anni 2020 e 2021 è stata elevata ad euro 516,46 dalle norme emergenziali (ma tale innalzamento non è stato riconfermato per il 2022, pertanto per l’anno corrente, salvo ulteriori disposizioni governative, il limite ritorna ad euro 258,23).
Per quanto concerne le stock option, invece, l’obbligo di comunicare il relativo valore imponibile fiscale all’Inps potrebbe riguardare il caso in cui le opzioni siano state esercitate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma entro il 31 dicembre 2021, quando cioè, in mancanza di retribuzione, l’obbligo del conguaglio fiscale si riversa sui trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto stesso.
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