COLLABORAZIONI FAMILIARI

Le precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con INPS e INAIL, sono rilasciate al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo circa il comportamento da tenere nei confronti delle collaborazioni rese dai familiari ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.

Abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa
Le indicazioni dell’INL si sono rese necessarie in quanto vi sono state delle difformità nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari. Ciò in particolare in relazione alle attività commerciali.
Proprio per questa ragione si è reso necessario definire delle linee guida, che dovranno quindi essere seguite durante le attività di vigilanza. Si vanno quindi ad individuare dei parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.

Valutazione caso per caso
L’INL premette che la valutazione della genuinità di una collaborazione familiare va fatta caso per caso.
Vi sono alcuni casi in cui è possibile inquadrare tali prestazioni nell’ambito di esigenze solidaristiche temporanee ed occasionali, con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale. Pensiamo ad esempio
• al familiare pensionato che non è sempre presente al lavoro;
• oppure al familiare che abbia già un impiego full time che quindi presta la sua opera solo nei ritagli di tempo.

In altre ipotesi, invece, il personale ispettivo potrà usare un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione. Ove si potrà utilizzare tale indice, questo sarà analogo, se ricorrono gli stessi presupposti, ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è venuto a formare per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966.

Calcolo dei 90 giorni nelle attività stagionali
Il suddetto indice sarà utile anche nel settore turistico. In questo caso però si dovrà tenere conto della eventuale stagionalità dell’attività. Questo significa che nei casi di aziende stagionali, il parametro dei 90 giorni deve essere riproporzionato alla durata della stagione. Ad esempio per una durata stagionale di tre mesi, si dovrà fare la seguente proporzione 90 : 365 * 90 = 22 giorni.
L’INL ribadisce ulteriormente che detto parametro di calcolo non è assoluto e che, se in fase di ispezione si prescinde dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati per comprendere come è stato ricostruito il rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

 

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