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CODICE DELLA STRADA – Le principali novità in vigore dal 14 dicembre 2024

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024, la Legge 25 novembre 2024, n. 177, che apporta modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Le novità entreranno in vigore a partire dal prossimo 14 dicembre.

Le nuove disposizioni incidono in modo significativo sui comportamenti dei cittadini, ma anche sulla quotidianità e sull’attività delle imprese.

 

Guida in stato di ebbrezza (art. 1) 

La normativa attuale italiana stabilisce il reato di guida in stato di ebbrezza quando il conducente di un veicolo ha un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Oltre questa soglia, si applicano le seguenti sanzioni:

  • Per un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi fino a 1 anno;
  • Per un tasso superiore a 1,5 g/l: multa da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo, confisca del veicolo (a meno che appartenga a una persona estranea al reato).

Si prevede, nei casi di tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 g/l, l’apposizione sulla patente di guida dei codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO-niente alcool” e/o 69 “LIMITAZIONE DELL’USO-Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock”, per un periodo da 2 a 3 anni, con conseguente divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida, ovvero obbligo di guidare soltanto veicoli dotati di dispositivo alcolock (in grado di inibire la partenza degli stessi in caso di verifica della presenza di alcool nelle esalazioni del conducente). In presenza dei sopra citati codici unionali, le sanzioni previste per i diversi casi di guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo, mentre sono raddoppiate qualora il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso, ovvero siano stati ad esso rimossi o alterati i relativi sigilli.



Introduzione del dispositivo alcolock (art. 3) 

Come detto, nei casi di apposizione dei codici unionali 68 (niente alcool) e 69 (solo veicoli con alcolock) sulla patente, a seguito della commissione dei reati di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro), i conducenti possono guidare sul territorio nazionale veicoli su cui sia stato installato, a loro spese, un dispositivo “alcolock”, che obbliga il conducente ad effettuare il test soffiando nel congegno, impedendo l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico positivo.



Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art.1) 

Viene eliminato il requisito dello “stato di alterazione” psico-fisica per configurare il reato di guida sotto l’effetto di droghe, per cui sarà sufficiente risultare positivi al test per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo.

Infatti, in caso di sospetto, gli agenti potranno disporre un prelievo salivare direttamente sul posto, con modalità che saranno fissate da apposite direttive del Ministero dell’Interno. Se non sarà possibile, il conducente sarà accompagnato in strutture sanitarie (fisse o mobili, pubbliche o accreditate) per l’effettuazione di prelievi di campioni biologici. In caso di positività al test salivare preliminare, gli agenti potranno disporre il ritiro cautelare della patente per un massimo di 10 giorni.  

Se i test successivi, effettuati in laboratorio, confermano l’uso delle droghe, la patente sarà revocata, con inibizione della possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni.



Abbandono di animali (art.2)

Previste sanzioni più severe, come la sospensione della patente da sei mesi a un anno, nei casi di abbandono di animali lungo la strada o mediante l’utilizzo di veicoli, anche nei casi di assenza di incidenti. Se si è verificato un incidente con morti o feriti a causa dell’abbandono dell’animale, si rischia la pena detentiva.



Sospensione breve della patente di guida (art. 4)

Si introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guidada 7 a 15 giorni, che arrivano a 30 giorni in caso di incidente -, per alcune infrazioni delle norme del codice della strada quali: circolazione contromano, passaggio con il rosso, mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza (quando prescritti), utilizzo di dispositivi elettronici alla guida.



Inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità e uso di dispositivi elettronici alla guida (art. 4) 

Le sanzioni per le infrazioni per eccesso di velocità tra i 10 km/h e i 40 km/h oltre i limiti massimi consentiti, arrivano da un minimo di 173 a un massimo di 694 euro.

Il superamento dei limiti di velocità di più di 10 km/h, ma meno di 40 km/h, se compiuto all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, è sanzionato con il pagamento di una somma da 220 a 880 euro e con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Inoltre, per chiunque faccia uso durante la guida di apparecchi radiotelefonici smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante o uso di cuffie sonore, sono previsti:

  • l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da 250 a 1000 euro;
  • la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 7 giorni se si hanno almeno 10 punti, salendo da 15 giorni a 2 mesi se i punti sono più bassi;
  • decurtazione di 5 punti.

Inoltre, nel caso in cui lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione amministrativa consisterà:

  • nel pagamento di una somma da 350 a 1400 euro;
  • la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
  • la perdita da 8 a 10 punti.

È invece consentito l’uso di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

 



Imprese: particolare attenzione a questi aspetti

  • Guida senza patente o con documento scaduto: multe più elevate per chiunque sarà sorpreso a guidare:
    senza patente (da 500 a 3000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e sospensione della patente fino a 2 anni);
    – con la patente scaduta (multa da 200 a 800 euro, con possibilità di sospensione della patente da 1 a 3 mesi).

Si consiglia quindi alle imprese che operano per mezzo di più veicoli aziendali di verificare periodicamente la validità delle patenti dei propri dipendenti.

  • Multe per violazioni ambientali: vengono introdotte anche pene più severe per le violazioni ecologiche, soprattutto quelle relative alle emissioni di CO2 e al rispetto delle normative ambientali, come l’ingresso in ZTL (zone a traffico limitato) o l’uso di veicoli non conformi alle stesse. Le imprese che operano con flotte aziendali a motore dovranno quindi garantire che i veicoli siano conformi alle normative sulle emissioni e sull’utilizzo di carburanti ecologici.


Riduzione dell'età per il conseguimento della patente per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (art. 9) 

Viene ridotto a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC (carta di qualificazione del conducente) conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta a 20 anni l’età minima necessaria per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio. Sempre in questa ipotesi il limite d’età è ridotto a 18 anni per la guida di veicoli senza passeggeri.

Parimenti è ridotto il limite di età a 18 anni per guidare veicoli adibiti a trasporto di persone, delle categorie di patente di guida D1 e D1E (minibus fino a 16 passeggeri), a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziale ordinario (280 ore).



Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (art.10)

Sarà modificato il regime di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico, ampliando la gamma delle infrazioni accertabili e introducendo alcuni divieti di cumulo delle sanzioni.



Campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli (art. 12) 

I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, devono garantire l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione riguardo tutti i veicoli di categoria M (autoveicoli per il trasporto di persone), N (veicoli per il trasporto merci) o O (rimorchi) che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell’Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Il costruttore che, dopo 24 mesi dall’avvio della campagna di richiamo, riscontri che non siano state ancora adottate le misure correttive adeguate, ha l’obbligo di inserire i relativi dati in uno specifico elenco telematico – istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – e di provvedere al suo aggiornamento.

Il costruttore, salvo che il fatto costituisca reato, che omette di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 60 mila euro.

Inoltre, chiunque circoli con un veicolo presente nell’elenco telematico è soggetto alla disciplina sanzionatoria in materia di revisioni (sanzione amministrativa da €173,00 a €694,00).



Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica (art. 14) 

Le nuove disposizioni introducono diversi obblighi per tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Questi dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e frenosu ogni ruotasanzione pecuniaria da 200 a 800 euro in caso contrario -, di un contrassegno di riconoscimento simile a una targa, di copertura assicurativa e della comunicazione di residenza o sede del proprietariomulte da 100 a 400 euro per chi non si adegua.

Viene poi esteso l’obbligo delcascoa tutti i conducenti, anche maggiorenni – altrimenti sanzione da 50 a 250 euro -, e introdotto ildivieto di uscire dai centri urbani. È vietato circolare contromano e l’utilizzo dei monopattini sarà consentito solo su strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h, eliminando quindi la possibilità di circolare nelle aree pedonali o ciclabili. Per questo motivo, le società di sharing di monopattini dovranno installare sistemi in grado di bloccare i mezzi qualora vengano utilizzati fuori dalle aree consentite.

Viene confermato il divieto di sosta sui marciapiedi, tranne che nei casi previsti dai Comuni, i quali hanno facoltà di deroga in materia. Le aree di sosta dei monopattini devono essere individuate da opportuna segnaletica o, in mancanza, da coordinate GPS la cui localizzazione sia consultabile pubblicamente sul sito internet del Comune. Resta ferma la possibilità di sostare nelle aree destinate a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.



Circolazione delle moto 125 cc sulle autostrade per maggiorenni (art.16)

Sarà consentita la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cm3 se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6kW se a motore elettrico, quando condotti da persona maggiorenne.



Disciplina della ciclabilità (art. 15) 

In riferimento alla circolazione delle biciclette, vengono introdotte alcune modifiche, tra cui:

  • la modifica della disciplina del sorpasso delle biciclette, che dovrà essere effettuato con adeguato distanziamento laterale, mantenendo, dove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri;
  • l’estensione degli obblighi di dotazione e accensione delle luci anche alle biciclette e ai veicoli non a motore;
  • superamento della possibilità per i Comuni di consentire la circolazione delle biciclette sulle corsie preferenziali;
  • conducenti dei ciclomotori e dei motocicli vengono inclusi tra gli “utenti vulnerabili della strada”, alla cui sicurezza stradale devono concorrere i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni stradali.


Introduzione della "safety car" (art. 20) 

Viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli con funzione di “safety car”, al fine di prevenire situazioni pericolose causate dalla presenza di persone su strada, dall’istallazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevisti, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico. Tali veicoli appartenenti agli organi di polizia stradale, dovranno avere in funzione un dispositivo supplementare a luce lampeggiante con un pannello rettangolare recante la scritta “auto di sicurezza – safety car”.

Si prevede, inoltre, che i conducenti dei veicoli dietro la “safety car” non la potranno sorpassare e dovranno rallentare gradualmente, attivando la segnalazione luminosa di pericolo e osservando le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti impiegati nella procedura. Sanzione da 167 a 665 euro per chi supera la safety car o non attiva le quattro frecce, a cui si può aggiungere la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Se la violazione è stata compiuta da un guidatore in possesso della patente da meno di tre anni, la sospensione va da 3 a 6 mesi.



Cartelli per evitare il contromano e obbligo di tenere la destra per i veicoli pesanti (art. 22) 

Verrà installata una nuova e specifica segnaletica obbligatoria nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco in contromano e qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, sia sempre disposta la confisca del predetto veicolo.

Inoltre, in materia di sorpassi in autostrada da parte di veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, si prevede che nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso per tali veicoli, indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata e salvo diversa segnalazione, ci sia l’obbligo per i conducenti di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.



Disciplina della sosta e della circolazione urbana (art. 23 e 27) 

Per le persone con disabilità, titolari di contrassegno speciale apposto sul proprio veicolo, si introduce la gratuità incondizionata della sosta o parcheggio a pagamento, fermi restando gli stalli agli stessi riservati e indipendentemente dalla verifica dell’eventuale indisponibilità di questi ultimi.

Inasprite poi le sanzioni per le violazioni relative alla sosta e alla fermata nei centri urbani:

  • si introduce un tetto massimo alle sanzioni, in caso di reiterazione della violazione;
  • vengono rimodulate le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione nelle zone a traffico limitato e nelle aree di parcheggio, in caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte;
  • ulteriormente inasprite le sanzioni previste per le violazioni relative alla sosta e fermata negli spazi riservati ai veicoli di persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzata dagli stessi veicoli. Multa per motocicli e ciclomotori di 165 euro e per altri veicoli di 330 euro;
  • per quanto riguarda la sosta in corsie o fermate riservate a mezzi pubblici, per ciclomotori o veicoli a due ruote la multa sarà di 87 euro, mentre per gli altri veicoli sarà di 165 euro.

Introdotti poi nuovi criteri per la limitazione della circolazione urbana. Infatti, con ordinanza del Sindaco, potrà essere limitata la circolazione dei veicoli nei casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto delle esigenze di mobilità e tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno individuate le tipologie dei Comuni che potranno avvalersi di tale facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti alle citate limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali sarà subordinata l’attivazione delle limitazioni della presente disposizione, nonché gli standard di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. I comuni saranno tenuti a dare comunicazione dell’entrata in vigore dei divieti o delle limitazioni della circolazione disposte con carattere di urgenza, con un preavviso di almeno 24 ore, attraverso i mezzi di informazione disponibili.



Delega per il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale (art.35)

Viene disposta la delega al Governo per l’emanazione, entro 12 mesi, di decreti legislativi di riordino della legislazione, fissando criteri generali e particolari per il suo esercizio.

Sono attese, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolari applicative e decreti attuativi che chiariranno ulteriormente le disposizioni.



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