I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2020 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2020.
Come precisato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione unica 2020, in caso di contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal sostituto che li ha poi dedotti dal reddito del dipendente/pensionato, è necessario, anche ai fini di una corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, che nella CU venga evidenziata l’operazione svolta, compilando i punti 431 e successivi (con il codice 1 nel punto 432, 434 o 436) dell’apposita sezione “Oneri deducibili”.
Riepilogando le date utili:
– 7 marzo 2020, che slitta al 9 perché cade di sabato, trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ordinario;
– 31 marzo consegna del CU 2020 tramite il modello sintetico agli interessati;
– 31 ottobre, termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.