Ogni fine anno, la Legge di Bilancio e altre disposizioni di solito apportano modifiche alla complessa gestione dei sussidi di disoccupazione, spesso attraverso estensioni o chiarimenti su questioni già consolidate.
Per quanto concerne le casse integrazioni, in Italia, i meccanismi di integrazione salariale sono principalmente regolati dal Decreto Legislativo n. 148/2015, il quale, come noto, disciplina le varie tipologie di cassa integrazione, come ad esempio:
- la CIGO -> cassa integrazione perlopiù riguardante le industrie;
- la FIS -> cassa integrazione perlopiù riguardante le imprese del terziario (commercio, pubblici esercizi…);
- la FSBA -> cassa integrazione perlopiù riguardante il settore artigiano;
- la CISOA -> cassa integrazione perlopiù riguardante il settore agricolo.
Il citato decretone 148/2015, oltre ad essere stato significativamente modificato dalla legge n. 234/2021, è stato anche recentemente toccato dalla legge n. 207/2024, la quale non ha apportato cambiamenti sostanziali, limitandosi a prorogare temporaneamente alcune disposizioni con scadenza.
È stato il cosiddetto “Collegato Lavoro”, ovvero la legge n. 203/2024, che ha modificato discretamente il decretone 148/2015. Tra le varie novità, ci soffermiamo sulla compatibilità tra impiego dipendente e autonomo durante i periodi di integrazione salariale. Il Collegato Lavoro ha infatti completamente riscritto l’articolo 8 che disciplina tale casistica e, inoltre, ha aggiunto il comma 11-bis all’articolo 26, stabilendo alcune nuove regole per i Fondi di solidarietà bilaterali.
Tali nuove disposizioni legislative sono state accompagnate dalle consuete indicazioni INPS, tramite la circolare del 15 gennaio 2025, n. 3.
Trattamento di integrazione salariale e contratto di lavoro
Per come è stato rivisto ora, l’articolo 6 sulla possibile coesistenza di attività lavorative durante i periodi di sostegno al reddito, stabilisce che il lavoratore che svolge un’attività dipendente o autonoma (ad esempio, collaborazioni occasionali) non ha diritto all’integrazione salariale per i giorni lavorati, ed è tenuto a comunicarlo preventivamente all’ufficio territoriale dell’Inps, pena la perdita del diritto all’integrazione salariale.
Le comunicazioni telematiche, effettuate dai datori di lavoro ai Centri per l’impiego tramite il modello UniLav, ai sensi dell’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, sono considerate valide anche per assolvere l’obbligo di comunicazione del lavoratore, poiché hanno valore plurimo e sono quindi indirizzate anche all’Istituto.
Altri argomenti trattati recentemente dal legislatore e, nella presente trattazione, solo citati, sono i seguenti:
- Fondi di solidarietà bilaterali: modifica della disciplina;
- Trattamento in deroga per i lavoratori della moda;
- Trattamenti integrativi per lavoratori dipendenti da imprese in aree di crisi industriale complessa;
- Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
- Trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti ILVA;
- Proroga del trattamento di CIGS per processi riorganizzativi complessi;
- Sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
- Ulteriore periodo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica;
- Sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate/confiscate;
- Accordo di transizione occupazionale e CIGS in deroga.
Dal 2025 riduzione del contributo per le integrazioni salariali in favore di alcune imprese
Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 è applicabile – come ricorda anche l’INPS con la circolare 20 gennaio 2025, n. 5 – il comma 8-bis dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 il quale dispone alcune specifiche novità per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondi di integrazione salariale (FIS) e che si trovano in determinate condizioni: la riduzione del 40% della aliquota contributiva fissata dal comma 8.
Le condizioni richieste sono:
- i datori di lavoro non debbono aver occupato, mediamente, più di 5 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale;
- la riduzione dell’aliquota di finanziamento che, in via generale, è fissata allo 0,50%, si riduce del 40%, passando allo 0,30%, se non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi dell’art. 29, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
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