Carbon Tax: agevolazione sul gasolio da autotrazione. Secondo trimestre 2025 e nuove disposizioni

Le nuove disposizioni

Dal 15 maggio è in vigore una diversa aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nel settore Trasporti: questa è prevista per i gasoli paraffinici non ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO), in modo da incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili.

Per coloro che possono fruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax), nel II trimestre 2025 l’entità del rimborso potrà variare in base alla categoria di appartenenza del carburante di volta in volta rifornito e della relativa aliquota di accisa applicata sul prodotto.

Un’ulteriore novità riguarda i soggetti che per l’invio delle istanze non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale (EDI), che potranno quindi trasmettere la dichiarazione trimestrale di rimborso tramite PEC all’ufficio delle dogane territorialmente competente.

Tenuto conto delle novità normativamente introdotte, la misura del rimborso riconoscibile è differenziata per periodo di consumo (dal 1° aprile al 14 maggio e dal 15 maggio al 30 giugno) ed a seconda della tipologia di prodotto impiegato. Pertanto, nel dettaglio, l’importo rimborsabile:

  • per il periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale;
  • per il periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
    – è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici non ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO);
    – è pari a euro 214,18 per mille litri di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO).

La dichiarazione di rimborso, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale, può essere presentata dal 1° luglio ed è riferita ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno.

Inoltre si ricorda che: il D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es., per 1.000 km percorsi, si potrà richiedere un contributo massimo per 1.000 litri di gasolio).

Aventi diritto

L’agevolazione sopra descritta spetta a coloro che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Ulteriori requisiti necessari:

  • categoria euro V o superiore;
  • iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscrizione nell’elenco appositamente istituito.

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Documentazione necessaria:

  • copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante del trimestre di riferimento;
  • copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);
  • copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
  • chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o Mezzo Speciale.

Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione). Il limite quantitativo imposto dal D.L. 124/2019 ha comportato per i Mezzi Speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del Mezzo Speciale stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi, la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che procede all’attribuzione del codice identificativo.

I crediti sorti, relativi al I trimestre 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Decorso tale termine, entro il 30 giugno 2027 sarà possibile presentare istanza di rimborso in denaro.

 

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, LAVORO, IGIENE, HACCP, AMBIENTE
tel. 0173/226660
Massimiliano Corino massimiliano.corino@acaweb.it

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