Carbon Tax: agevolazione sul gasolio da autotrazione. Novità per il trasporto turistico

È possibile presentare domanda per usufruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax) effettuati nel secondo trimestre 2023, relativi al periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2023. 

L’aliquota di rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto. 

Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es., per 1000 km percorsi, si potrà richiedere un contributo massimo per 1000 litri di gasolio, pari a 214,18 euro). 

 

Novità 

La legge 10 marzo 2023, n. 23, ha stabilito per le imprese che svolgono attività di trasporto turistico di persone, limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023, l’applicazione dell’aliquota agevolata solo per veicoli aventi classi di emissione euro VI. 

Possono fruiscono di questa misura i mezzi equipaggiati con più di nove posti (compreso quello dell’autista) che svolgono attività professionale.  

 

Documentazione necessaria: 

  •  copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante del trimestre di riferimento; 
  • copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate); 
  • copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
  • chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o Mezzo speciale; 

Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione). Il limite quantitativo imposto dal DL 124/2019 ha comportato per i mezzi speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del mezzo speciale stesso. 

Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.   

I crediti sorti nel periodo relativi al IV trimestre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. 

Decorso tale termine, entro il 30 giugno 2024 sarà possibile presentare istanza di rimborso in denaro. 

Per informazioni:
UFFICIO INNOVATIVI
tel. 0173/226660
e-mail massimiliano.corino@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui