CAPORALATO CHE COSA DICE LA LEGGE

 

Ricordiamo i contenuti della Legge 199 del 29/10/2016 per contrastare il fenomeno del “Caporalato” nella generalità delle aziende.
La nuova normativa modificando l’art. 603 bis del Codice Penale, prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chiunque:

1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Rispetto alla normativa precedente non viene punito solo il cosiddetto “caporale”, reclutatore di manodopera finalizzata all’utilizzo presso terzi, ma anche l’azienda utilizzatrice.
Lo sfruttamento non è più caratterizzato esclusivamente da violenza, minaccia o intimidazione, ma costituiscono indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

 

LA LOTTA AL FENOMENO NON CONOSCE SOSTA

“In attuazione degli indirizzi programmatici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la lotta al caporalato vede in prima linea impegnato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’agenzia preposta all’esercizio e al coordinamento delle attività di vigilanza e tutela della legalità nel mondo del lavoro.
Già lo scorso anno si era chiuso con un netto incremento dei risultati conseguiti sul fronte del contrasto al caporalato, con 56 arresti, 243 denunce a piede libero (+220% delle denunce penali) e oltre 5000 posizioni lavorative irregolari intercettate, 3350 delle quali totalmente “in nero”.
Tale positivo trend incrementale si sta confermando in ulteriore crescita nei mesi di quest’anno precedenti l’inizio della stagione estiva che segna solitamente il picco d’intensità del fenomeno nel settore dell’agricoltura, nel quale si concentra quasi il 70% della casistica riscontrata, già si contano 39 arresti, 139 denunce a piede libero (+182% delle denunce penali rispetto allo stesso periodo del 2018) e 2400 posizioni lavorative irregolari rilevate, la metà delle quali totalmente “in nero”. 
Sono cifre queste che, mentre fanno riflettere sulla insidiosa persistenza del fenomeno, stanno a significare l’intensità e l’efficacia dell’impegno posto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel coagulare ed organizzare al meglio l’impiego delle risorse ispettive, ricercando il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, privilegiando il ricorso a modalità operative interforze e facendo leva sulle componenti del Comando Tutela Lavoro Carabinieri, le cui peculiari capacità info-investigative risaltano particolarmente in un contesto, non di rado inquinato anche da forme di criminalità comune ed organizzata, che richiede lo sviluppo di articolate attività di polizia giudiziaria”.
(Fonte: Ispettorato del Lavoro)

 

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