Ricordando che il D.L. Aiuti-bis aveva previsto l’innalzamento della soglia fringe benefit per i lavoratori da € 258,23 ad € 600,00 (che il Governo sta ulteriormente innalzando ad € 3.000), valevole per il 2022, con la possibilità di erogare oltre ai “classici” beni/servizi anche vere e proprie somme retributive (c.d. erogazioni liberali) esclusivamente con lo scopo di sostenere i lavoratori nel pagamento di utenze domestiche (acqua, gas, elettricità), si informa che lo scorso 4 novembre è stata pubblicata la – tanto attesa – circolare dell’Agenzia Entrate, con i relativi chiarimenti amministrativi.
La circolare n. 35E/22 dell’ADE, in sintesi, precisa che per l’anno 2022 il limite di € 258,23 (art. 51 c. 3 TUIR) viene esteso ad € 600,00 per i seguenti fringe benefit:
– beni / servizi (come da normativa classica, buoni spesa/carburante, ecc.)
e/o
– rimborso/erogazioni per utenze domestiche (acqua-luce-gas-riscaldamento), per le quali viene specificato che devono riguardare utenze di immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore o da suoi familiari, a prescindere dalla sussistenza della residenza o del domicilio negli stessi (con riferimento anche per le spese centralizzate a livello condominiale e ripartite tra i condomini; anche per quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile – locatore – nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore – locatario – o del proprio coniuge e/o familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Nel caso l’azienda conceda rimborsi/erogazioni per utenze domestiche, il datore deve farsi rilasciare dal lavoratore (e conservare agli atti):
– copia bollette/spese sostenute
oppure
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
e
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Tutta la documentazione deve essere conservata dal dipendente – e conseguentemente dalla ditta – in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre viene chiarito che:
– Se si superano i € 600,00 viene tassato l’intero importo, così come è previsto per i € 258,23 (e non solo l’eccedenza)
– I € 600,00 sono assolutamente compatibili/cumulabili con i € 200,00 carburante (specificando la diversità delle due misure) validi sempre e solo per l’anno 2022 (salvo eventuali future proroghe del governo).
Per ulteriori informazioni:
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