PREMESSA: LA NUOVA MISURA, SEPPUR DI RECENTE INTRODUZIONE, È GIÀ STATA PIÙ VOLTE MODIFICATA DAL LEGISLATORE, CON IL PRINCIPALE INTENTO DI ESTENDERE LA PLATEA DEI LAVORATORI BENEFICIARI. NELLA PRESENTE TRATTAZIONE VIENE ESPOSTA SINTETICAMENTE LA NORMATIVA IN VIGORE AL 21/11/2024.
Fonti normative
Il bonus deriva in prima battuta dalla riforma fiscale, D.L. n. 113/2024 del 9/8/2024, volta a detassare la tredicesima mensilità (c.d. Decreto Omnibus), successivamente la novità è stata modificata dal recente D.L. n. 167/2024 del 14/11/2024 (c.d. Decreto Concordato) che ha ampliato la platea di beneficiari. Inoltre si rilevano anche due interventi dell’Agenzia delle Entrate, con l’intento di fornire ulteriori chiarimenti: la circolare n. 19/E del 10/10/2024, la risoluzione n. 54 del 13/11/2024 e la circolare n. 22/E del 19/11/2024.
Il bonus in sintesi
Il Bonus Natale è un’indennità una tantum, a carico dello Stato ma erogato generalmente per il tramite dei datori di lavoro:
- pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno, in base ai giorni di detrazione da lavoro dipendente (si ricorda che per tale conteggio, vanno considerati i giorni in cui viene corrisposta la retribuzione);
- da erogarsi con la tredicesima mensilità;
- a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari ovvero:
– reddito complessivo individuale annuo non superiore a 28.000 euro (anno d’imposta 2024) e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti;
– presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato (si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili; per i figli fino a 24 anni tale soglia è elevata ad euro 4.000).
Le recentissime novità non prevedono più la presenza del coniuge a carico come invece originariamente previsto. Infatti il bonus è erogabile a dipendenti coniugati o conviventi (ossia i “conviventi di fatto” a norma dell’art.1 della Legge n. 76/2016. Viene precisato che nel caso in cui il/la dipendente sia coniugato/a o convivente – di cui sopra – con altro/a dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi, quindi ciò riguarda i casi di medesimo nucleo familiare.
Nucleo familiare monogenitoriale
Per tali nuclei (ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio o il figlio sia stato adottato/affiliato/affidato da un solo genitore destinatario del bonus) resta valida la possibilità di richiedere il bonus in concomitanza con gli altri requisiti della normativa.
NB. Tale bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente né ai fini previdenziali né ai fini fiscali.
Rapporto a tempo parziale
Nessuna riduzione del bonus nel caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Richiesta del lavoratore
Il bonus Natale va riconosciuto dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto, attestando la sussistenza di tutti i suddetti requisiti.
I nostri uffici stanno predisponendo la relativa documentazione.
Si informa che il/la dipendente può richiedere la fruizione del bonus in sede di dichiarazione dei redditi 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
CHIARIMENTI NECESSARI: si auspica la diffusione – in tempi possibilmente brevi – da parte degli enti competenti di ulteriori chiarimenti in merito ad alcune casistiche non specificatamente normate dalla misura (ad esempio per la gestione dei lavoratori intermittenti /a chiamata, per gli operai agricoli a tempo determinato, per gli operai edili).
Per ulteriori informazioni:
UFFICIO PAGHE
Tel. 0173/226611
libripaga@acaweb.it

