BISFENOLO: UTILIZZO IN VERNICI E RIVESTIMENTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI – NUOVE DISPOSIZIONI DAL 6.9.2018

L’utilizzo di tale sostanza è già stato autorizzato da un precedente Regolamento che stabiliva un limite di migrazione specifica (LMS) di 0,6 mg/kg.

Tale limite è stato abbassato al valore di 0,05 mg/kg per via degli effetti negativi che la sostanza avrebbe sullo sviluppo dei lattanti e dei bambini della prima infanzia.

L’entrata in vigore del nuovo valore di limite è fissata nel 6 settembre 2018.

Gli operatori economici che producono tali materiali sono obbligati a redigere una dichiarazione di conformità che riporti le informazioni necessarie all’utilizzatore.

I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente in commercio prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento scorte.

Per informazioni Ufficio Sicurezza ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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