Benefit fino a 3.000 Euro esentasse ai lavoratori (per l’anno 2022)

IL DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, C.D. “AIUTI-QUATER”, AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 10, HA INNALZATO AD EURO 3.000,00 LA SOGLIA ESENTASSE PER QUANTO CONCERNE LA FACOLTA’ DI EROGARE BENI/SERVIZI AI LAVORATORI (C.D. FRINGE BENEFIT O SEMPLICEMENTE BENEFIT AZIENDALI). È ANCHE POSSIBILE INCLUDERVI UN RIMBORSO ECONOMICO PER COSTI SOSTENUTI DAL LAVORATORE, CHE RIGUARDINO SPESE PER UTENZE DOMESTICHE.

La recente decisone governativa è orientata ad agevolare le aziende che vogliano sostenere i lavoratori e le loro famiglie dall’incremento dei prezzi dell’energia e dal picco inflazionistico generale. Considerati i numerosi interventi del legislatore su tale istituto, si ritiene utile fare anche un breve riepilogo della misura.

COSA SONO I BENEFIT?

Con il termine benefit aziendali si intendono tutti quei beni o servizi, ma anche le agevolazioni, che un’azienda può offrire ai propri dipendenti.

Di seguito un elenco dei principali fringe benefit:

– buoni spesa vari (es: buoni supermercato, buoni acquisto in negozi sia tradizionali sia online, ecc.)

– buoni benzina

– concessione auto aziendali ad uso promiscuo

– concessione immobili in locazione, uso o comodato

solo per l’anno 2022: somme come rimborso spese relativamente a costi sostenuti per utenze domestiche.

ASPETTI FISCALI SUI BENEFIT: LA NUOVA SOGLIA DI EURO 3.000,00

Concedere beni/servizi ai propri collaboratori equivale ad elargire una retribuzione in natura che viene aggiunta al tradizionale stipendio in busta paga. I fringe benefits contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente ed infatti vengono tassati, ma solo quando l’importo finale supera determinate soglie (e in tal caso è tassato l’intero valore). Ecco perché rientrano di diritto in una sorta di “welfare” di base che l’azienda può concedere senza la necessità di effettuare specifici accordi.

L’ESCALATION DELLA MISURA

– La norma generale prevede la soglia di esenzione fino ad euro 258,23 annui (nei 2 anni di pandemia da Coronavirus era stata temporaneamente innalzata ad euro 516,46)

– La norma generale prevede la soglia di esenzione fino ad euro 258,23 annui (nei 2 anni di pandemia da Coronavirus era stata temporaneamente innalzata ad euro 516,46)

– La stessa soglia è stata innalzata ad euro 600,00 dal d.l. Aiuti-bis (lo scorso agosto)

Attualmente la soglia è innalzata ad euro 3.000,00 (d.l. Aiuti-quater).

Il rialzo della soglia di esenzione annuale a 3.000,00 euro è valido solo fino a fine 2022, dopodiché, salvo nuovi interventi del governo, si tornerà agli originari 258,23 euro.

LE NOVITÀ IN VIGORE: OLTRE ALLA SOGLIA ESENTASSE DI EURO 3.000,00 PER L’ANNO 2022, È ANCHE POSSIBILE INCLUDERVI UN RIMBORSO ECONOMICO PER COSTI SOSTENUTI DAL LAVORATORE, CHE RIGUARDINO SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Venendo alla normativa attualmente in vigore sulla concessione dei benefit ai lavoratori – e ribadendo che per l’anno 2022 la soglia esentasse è elevata fino ad euro 3.000,00 – l’altra novità importante è la possibilità di erogare oltre ai “classici” beni/servizi, anche vere e proprie somme retributive esclusivamente con lo scopo di rimborsare i lavoratori per il pagamento di utenze domestiche, quali acqua, elettricità e gas (nello specifico gas naturale/metano). Tali somme restano esentasse se rientranti nel nuovo tetto dei 3.000,00 euro.

È stata l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35E/22 dello scorso 4 novembre a fornire i relativi chiarimenti amministrativi (seppur si riferisse al “secondo aumento” della soglia, quello fino a 600,00 euro stabilito dal D.L. 9 agosto 2022 n. 185, c.d. “Aiuti-bis”).

L’Agenzia delle Entrate precisa che, per l’anno 2022, i benefit possono riguardare:

– buoni rappresentativi di beni in natura (come da normativa classica: buoni spesa, carburante, ecc.)

e/o

– rimborsi per utenze domestiche (acqua – luce – gas metano), per le quali viene specificato che devono essere utenze riferite ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore o da suoi familiari.

Vi rientrano anche:

– le spese centralizzate a livello condominiale e ripartite tra i condomini;

– le spese per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e/o familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano (e dimostrino in caso di controlli) effettivamente la relativa spesa.

Nel caso l’azienda intenda concedere rimborsi spese per utenze domestiche, il datore deve farsi rilasciare dal lavoratore (e conservare agli atti):

– copia bollette/spese sostenute

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tramite la quale il lavoratore richiedente attesta:

  • – di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
  • – che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione deve essere conservata dalla ditta (e dal dipendente) per 5 anni, in quanto può essere richiesta in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre viene chiarito che:

– le utenze domestiche devono essere riferite a consumi effettuati entro il 31 dicembre 2022 e potranno essere rimborsate entro il 12 gennaio 2023.

– se l’importo dei benefit/rimborsi dovesse superare la soglia dei 3.000,00 euro, sarà tassato l’intero importo (e non solo l’eccedenza).

– i 3.000,00 euro sono cumulabili con i 200,00 euro del buono carburante, misura che era stata introdotta dal D.L. 21/2022 c.d. “Decreto Ucraina” (specificando in busta paga la diversità delle due misure).

CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE: ESEMPIO

Si ipotizza che un’azienda conceda beni/servizi consegnando ad un proprio lavoratore un buono spesa di euro 500,00 e contestualmente il datore decide di erogargli in busta paga anche un rimborso spese pari ad euro 700,00 a valere come contributo per i costi sostenuti dal lavoratore relativamente alle utenze domestiche (previa ricezione della documentazione sottoscritta dal lavoratore che ne attesti il pagamento, per un importo poco più superiore).

Totale valore dei benefit in busta paga: 500,00 + 700,00 = 1.200,00 euro

Dati ipotizzati:

Aliquota Inps conto ditta: 35%

Aliquota Inps conto lavoratore: 9,19%

Aliquota Irpef conto lavoratore: 27%

– risparmio contributivo INPS del datore di lavoro: 1.200/100 x 35 = 420,00 euro

– risparmio contributi del lavoratore: 1.200/100 x 9,19 = 110,28 euro

– risparmio imposte del lavoratore = (1.200 – 110,28) / 100 x 27 = 294,22

Totale risparmio lavoratore = 110,28 + 294,22 = 404,50 euro.

In definitiva, su un totale di 1.200,00 euro concesso come benefit, il datore di lavoro consegue un risparmio pari a 420,00 euro e il lavoratore di euro 404,50.

Se il medesimo importo fosse stato erogato come normale retribuzione (ad esempio come “premio”), a causa della tassazione

– il dipendente avrebbe ricevuto un netto di circa 790,00 euro, piuttosto che 1.200,00 euro;

– alla ditta sarebbe costato quasi 1.650,00 euro piuttosto che 1.200,00 euro.

 

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui
Loading..