Per il quarto trimestre 2025 rimane in vigore una diversa aliquota di accisa applicata al gasolio usato come carburante nel settore trasporto per i gasoli paraffinici non ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO), di conseguenza, per coloro che possono fruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax), l’entità del rimborso potrà variare in base alla categoria di appartenenza del carburante di volta in volta rifornito e della conseguente relativa aliquota di accisa applicata sul prodotto.
La trasmissione delle istanze è esclusivamente in modalità telematica; per i soggetti che per l’invio non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale (EDI), è prevista la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’ufficio delle dogane territorialmente competente.
Nel dettaglio, l’importo rimborsabile:
- è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici non ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO);
- è pari a euro 214,18 per mille litri di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO).
La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale è riferita ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.
Si ricorda che: il D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es., per 1.000 km percorsi, si potrà richiedere un contributo massimo per 1.000 litri di gasolio).
Aventi diritto
L’agevolazione sopra descritta spetta a coloro che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima totale pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Ulteriori requisiti necessari:
- categoria Euro V o superiore;
- iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscrizione nell’elenco appositamente istituito.
Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare, nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane, se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.
Documentazione necessaria:
- copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante del trimestre di riferimento;
- copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);
- copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
- chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o Mezzo Speciale.
Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione). Il limite quantitativo imposto dal DL 124/2019 ha comportato per i Mezzi Speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del Mezzo Speciale stesso.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto, in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che procede all’attribuzione del codice identificativo.
I crediti sorti, relativi al III trimestre 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Decorso tale termine, entro il 30 giugno 2027 sarà possibile presentare istanza di rimborso in denaro.
Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, LAVORO, IGIENE, HACCP, AMBIENTE
tel. 0173/226660
Massimiliano Corino massimiliano.corino@acaweb.it

