La concessione al dipendente dell’auto aziendale per uso promiscuo (quindi anche utilizzabile nella vita privata) è considerata retribuzione in natura (c.d. “fringe benefit”), aggiuntiva a quella pattuita contrattualmente e, come tale, il suo valore andrà a far parte del reddito del lavoratore e sarà soggetto a tassazione (oltre le soglie minime esentasse). Il tutto, deve essere riportato nel cedolino paga.
Ma qual è il valore che si può dare all’auto aziendale e, quindi, qual è quel valore che va tassato?
Il fisco italiano prevede una speciale quantificazione dell’imponibile tassabile secondo un valore convenzionale (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR) che ovviamente cambia a seconda del veicolo: se si concede al dipendente una Ferrari o una Panda c’è una grande differenza economica, e quindi anche una potenziale differenza di tasse. Sarebbe opportuno, infatti, che le parti definiscano le regole di assegnazione e l’eventuale contributo a carico del dipendente per utilizzare il mezzo concesso (che andrebbe a diminuire l’importo valorizzato dal fisco su cui il dipendente versa le imposte sempre tramite datore/sostituto).
La retribuzione imponibile, da prendere come riferimento del fringe benefit, è generalmente data da una percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio, stabilito dalle tabelle ACI (che ogni anno vengono aggiornate e pubblicate, con elencati i dati veicolo per veicolo) al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Negli ultimi anni la normativa in questione è stata più volte oggetto di modifiche da parte del legislatore e dell’amministrazione finanziaria.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Disciplina in vigore dall’1/01/2025
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta al:
- 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 10 del 3 luglio 2025, ha sottolineato che tale nuovo regime si applica solo in presenza congiunta dei seguenti requisiti:
- immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
- stipula del contratto di concessione in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025;
- assegnazione (consegna effettiva) del veicolo al lavoratore dal 1° gennaio 2025.
Disciplina in vigore fino al 31/12/2024
In mancanza dei suddetti requisiti, e comunque per i veicoli con data di immatricolazione compresa tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, con contratti di concessione in uso promiscuo compreso nel medesimo periodo – tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 – e consegnati ai dipendenti sempre in tale periodo, resta valida la precedente disciplina, la quale prevede che la percentuale da applicare varia in base alle emissioni di CO2, come riportato di seguito:
- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2);
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160;
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190.
Ciò vale fino alla naturale scadenza dei predetti contratti.
Disciplina transitoria: ordini entro 31 dicembre 2024 e assegnazioni entro 30 giugno 2025.
Il decreto c.d. “Bollette” (D.L. n. 19/2025) ha introdotto una clausola di salvaguardia valida per le auto aziendali ordinate* dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. In tali casi continua a trovare applicazione la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 (riportata al paragrafo precedente).
* occorre fare riferimento alla data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo medesimo.
Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2019
Nell’ipotesi di utilizzo promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati entro la medesima data (con apposito contratto), il relativo fringe benefit va quantificato sulla base delle regole fissate dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR nel testo vigente fino al 31 dicembre 2019: 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
Ciò vale, si ritiene, fino alla naturale scadenza dei predetti contratti.
Criterio del valore normale
L’Agenzia delle entrate ha anche chiarito come comportarsi nelle casistiche residuali, vala a dire nei casi in cui non si possano applicare le suddette regole.
Ad esempio:
- mezzi immatricolati fino a giugno 2020 e riassegnati successivamente;
- mezzi ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024;
- mezzi ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a partire da luglio 2025.
Nei suddetti casi, il calcolo del fringe benefit auto deve essere attuato secondo il criterio del “valore normale”. In poche parole, il calcolo deve determinare la quota del valore totale del benefit riferibile all’uso privato da parte del dipendente.
Specchietto riepilogativo
| Data assegnazione / concessione al dipendente | Data ordine del mezzo | Data immatricolazione veicolo | Gestione in busta paga * |
| ≤ 30.06.2020 | ≤ 30.06.2020 | ≤ 30.06.2020 | 30% sul valore Aci calcolato su 15.000 km |
| ≥ 01.07.2020 | ≤ 30.06.2020 | Valore normale | |
| ≥ 01.07.2020 e ≤ 31.12.2024 | ≥ 01.07.2020 e ≤ 31.12.2024 | Emissioni CO2 | |
| ≤ 30.06.2025 | ≤ 31.12.2024 | Emissioni CO2 | |
| ≥ 01.01.2025 | ≤ 30.06.2020 | Valore normale | |
| ≥ 01.01.2025 e ≤ 30.06.2025 | ≥ 01.07.2020 e ≤ 31.12.2024 | Emissioni CO2 | |
| ≥ 01.01.2025 | ≥ 01.01.2025 | ≥ 01.01.2025 | Tipo di alimentazione |
| ≥ 01.07.2025 | ≤ 31.12.2024 | ≥ 01.01.2025 | Tipo di alimentazione |
| ≥ 01.07.2025 | ≥ 01.07.2020 e ≤ 31.12.2024 | Valore normale |
* Legenda:
- 30% sul valore Aci calcolato su 15.000 km: vedasi DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31 dicembre 2019.
- Emissioni CO2: vedasi DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 31 dicembre 2024.
- Tipo di alimentazione: vedasi DISCIPLINA IN VIGORE DA 1 gennaio 2025.
- Valore normale: vedasi CRITERIO DEL VALORE NORMALE (per i casi residuali).
Auto ad uso promiscuo e optional aggiunti dal dipendente
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 233 del 9 settembre 2025, ha chiarito che qualora il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati ad un veicolo concesso in uso promiscuo (si pensi ad optional aggiuntivi al veicolo, desiderati dal dipendente ed accordati dal datore), le stesse non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI. Di conseguenza, nel caso vengano trattenute al dipendente delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare alle auto, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione.
Alcune indicazioni ulteriormente utili:
- È opportuno che datore e lavoratore formalizzino per iscritto la concessione del veicolo al dipendente (all’interno del contratto di lavoro oppure con accordo a parte, se successivo).
- Durante la guida è consigliabile che il dipendente porti sempre con sé una copia dell’accordo di concessione del veicolo (oppure una busta paga o una copia del contratto di lavoro, coprendo eventualmente dati sensibili), da esibire in caso di controlli stradali.
- Si ricorda che per l’anno corrente (e per i periodi di imposta 2026 e 2027 in base all’ultima legge di bilancio), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti – nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale – entro il limite complessivo di 1.000 Euro. Tale limite è elevato a 2.000 Euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).
- Qualora il benefit non venisse inserito in busta paga, in caso di controlli ispettivi gli organi di vigilanza possono contestare al datore tale operato e procedere al recupero di imposte non versate, con relative sanzioni.
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