A chi spetta e come funziona
Dal 1° luglio 2021 entra in vigore l’aiuto economico per le famiglie che non hanno diritto agli assegni familiari, in particolare i lavoratori autonomi e i disoccupati.
Si tratta di una nuova misura temporanea, che verrà sostituita dal 1° gennaio 2022 dal nuovo “assegno unico universale” per le famiglie con figli, destinato a sostituire tutte le detrazioni fiscali e misure di aiuto attuali, che verranno quindi soppresse.
Anche per chi ha già diritto agli assegni familiari (lavoratori dipendenti e assimilati), il nuovo assegno comporterà una maggiorazione temporanea di tale aiuto, che verrà adeguato automaticamente senza necessità di presentare alcuna istanza all’ INPS.
Per i soggetti autonomi o disoccupati con figli a carico di età non superiore a 18 anni, per verificare il diritto all’assegno, sarà necessario possedere un indicatore ISEE in corso di validità per importi inferiori a 50.000 euro annui.
In relazione alle soglie ISEE e al numero dei figli minori a carico, viene prevista da apposita Tabella INPS la misura dell’assegno mensile spettante.
Gli importi possono arrivare, per nuclei con almeno tre figli minori e ISEE fino a 7.000 euro, a 217,80 euro mensili per ciascun figlio (aiuto massimo). L’aiuto minimo è pari a 30 euro mensili per ciascun figlio per nuclei con ISEE importo tra i 40.000 e i 50.000 euro.
Come richiederlo e quando
La procedura telematica per inoltrare la richiesta all’ INPS, direttamente o tramite Patronato, non è ad oggi ancora disponibile, ne viene previsto l’avvio entro il 30 giugno 2021.
In ogni caso, per le domande inviate entro il 30 settembre 2021, verranno percepite dagli aventi diritto anche le mensilità arretrate da luglio in avanti.
L’accredito dell’assegno avviene su IBAN del richiedente, e può essere anche percepito al 50% sull’ IBAN di ciascun genitore in caso di affido condiviso dei minori.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, va aggiornata la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro due mesi dalla variazione.
L’assegno temporaneo non è imponibile ai fini IRPEF.
Per ulteriori informazioni
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