Considerato:
• l’età minima per l’accesso al lavoro è attualmente fissata a 16 anni;
• è definito “bambino” il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
il Ministero del Lavoro ritiene che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 D.Lgs. 81/20015), possono effettuare un orario di lavoro non superiore a 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali.
Al compimento del 16° anno il minore potrà effettuare l’orario di lavoro previsto per gli adolescenti (8 ore al giorno e 40 ore settimanali).