È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche (infatti alcune disposizioni in essa contenute si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026).
Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di interesse.
Congedi e conservazione del posto di lavoro
Si riconosce ai dipendenti di datori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro);
- non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione (salvo il riscatto volontario della stessa);
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
In relazione al divieto di svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa, si evidenzia che tale interdizione è assoluta e, quindi, vale anche per le attività lavorative compatibili con lo stato di salute.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Occorre, pertanto, aver prima esaurito i periodi di congedo ad oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Tuttavia, il dipendente può procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei contributi volontari.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata:
- dal medico di medicina generale, o
- dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico (secondo le modalità definite dalla normativa vigente).
Lavoratori autonomi / Co.Co.Co.
La legge in esame introduce la possibilità per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente e affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti nella generalità dei casi dall’articolo 14 della Legge n. 81/2017.
Il riferimento è dunque ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori). Si intendono inclusi nella tutela i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.).
Lavoro agile (o smart working)
Come si ricorderà, secondo la normativa attualmente in vigore sullo smart working, i datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile, sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità all’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:
- con almeno un figlio fino a 12 anni o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave;
- disabili in situazione di gravità accertata;
- dipendenti che fruiscono di permessi fino al terzo anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata;
- che rientrano nella nozione di caregivers (secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 255, della Legge n. 205/2017).
La novità è che, decorso il periodo del nuovo congedo – in trattazione – per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il lavoratore dipendente ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, se le caratteristiche della sua attività lavorativa lo consentono (ai sensi della Legge n. 81/2017).
Permessi extra per visite, esami e cure mediche
Inoltre si prevede che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Le disposizioni relative ai permessi in esame si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Come anticipato, tali permessi sono aggiuntivi rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dalla relativa contrattazione collettiva.
La nuova norma indica che:
- Per le ore di permesso aggiuntive si applicherà la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. In merito a ciò, non è ancora stato chiarito se tale richiamo riguardi anche le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, considerato che alcuni di tali contratti prevedono, per le assenze relative alle suddette terapie, l’esclusione dal computo del periodo di comporto (seguiremo gli sviluppi in attesa di chiarimenti).
- Ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
- I lavoratori interessati hanno diritto alla copertura figurativa, per i periodi utilizzati.
Si resta in attesa di un’apposita circolare operativa da parte dell’INPS che chiarisca se, in questi casi, è dovuta anche l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il trattamento economico complessivamente stabilito dal CCNL e che confermi se per i lavoratori che non hanno generalmente diritto all’indennità economica di malattia INPS (quali, ad esempio, gli impiegati dell’industria) saranno i datori di lavoro ad erogare direttamente e a loro carico l’indennità.
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