Nei giorni scorsi l’INPS ha emanato due disposizioni per rendere concretamente richiedibili e operative due distinte misure volte ad agevolare il costo del personale:
- stabilizzazione dei giovani under 35;
- assunzione di lavoratrici madri di almeno 3 figli.
Incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 (cd. Decreto 1° maggio 2026)
L’INPS, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, ha comunicato l’apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande relative a tale incentivo, introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 62/2026. Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che trasformano, dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, rapporti di lavoro, instaurati entro il 30 aprile 2026 a tempo determinato, in rapporti a tempo indeterminato, riguardanti giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato.
Incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego, madri di almeno 3 figli minori (legge di bilancio 2026)
L’INPS, con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026 ha fornito le indicazioni – e le relative istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali – in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2026, di donne, madri di almeno tre figli minori e prive di impiego da almeno sei mesi.
Di seguito due tabelle riepilogative di tutte le informazioni utili per poter valutare l’attivazione degli sgravi.
Incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 (cd. Decreto 1° maggio 2026)
| Norma | Articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62 (Legge 25 giugno 2026, n. 112) |
| Prassi | INPS, Circolare 3 luglio 2026, n. 72 INPS, Messaggio 29 luglio 2026, n. 2518 |
| Datori | Tutti i datori privati, che – dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 – trasformano a tempo indeterminato i rapporti a termine aventi durata totale fino a 12 mesi (proroghe incluse), purché instaurati entro il 30 aprile 2026 |
| Lavoratori | Giovani under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato |
| Tipo beneficio | Esonero contributi Inps conto ditta (esclusi i premi INAIL) |
| Misura | Il beneficio – pari al 100% dei contributi dovuti dal datore, fino a 500 euro al mese (16,12 euro al giorno) – si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 |
| Durata | Massimo 24 mesi |
| Contratti ammessi | Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Sono esclusi: rapporti di lavoro domestico, di lavoro intermittente e apprendistato |
| Note | L’esonero spetta ai datori che, nei 6 mesi prima dell’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per GMO o collettivi, ex Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva. Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La domanda di esonero per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi dal 1° agosto 2026, si presenta sul sito www.inps.it, sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, compilando il modulo di istanza on-line. Per quanto concerne la compilazione dei flussi Uniemens, si vedano i paragrafi 1, 2 e 3 del Messaggio INPS n. 2518/2026. |
| Condizioni generali | Aumento organico, rispetto art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); rispetto divieti di licenziamento; e soprattutto il fatto che il datore di lavoro eroghi un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (TEC) |
| De minimis | La norma non richiede il rispetto del de minimis |
| Autorizzazione UE | No, l’INPS (Circ. n. 72/2026, par. 9) ha precisato che la disciplina dell’esonero in esame, anche a seguito delle preliminari interlocuzioni avute con la Commissione europea, non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonostante l’espresso richiamo all’autorizzazione comunitaria effettuato dall’articolo 4, co. 5, del Decreto Lavoro. |
| ULA | Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore |
Incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego, madri di almeno 3 figli minori (legge di bilancio 2026)
| Norma | Articolo 1, commi 210-213, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) |
| Prassi | INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82 |
| Datori | Datori di lavoro privati (agricoli inclusi) che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono (anche a tempo parziale e/o mediante somministrazione) donne in possesso di particolari requisiti |
| Lavoratori | Solo le donne, che siano in possesso di entrambi questi requisiti:
a) madri di almeno 3 figli (anche adottivi o in affidamento) di età minore di 18 anni (ossia 17 anni e 364 giorni); b) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. |
| Tipo beneficio | Esonero contributi Inps conto ditta (esclusi premi e contributi INAIL) |
| Misura | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (666,66 euro al mese e 21,50 euro giornalieri) |
| Durata | Il periodo di fruizione del beneficio dipende dal tipo di contratto, e quindi:
a) assunzione effettuata con contratto a termine, anche in somministrazione, 12 mesi dalla data dell’assunzione; b) contratto a termine, trasformato a tempo indeterminato: 18 mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a termine (se anche quest’ultimo era agevolato ai sensi della norma in esame); c) assunzione a tempo indeterminato: 24 mesi dalla data di assunzione. |
| Contratti ammessi ed esclusi | Sono ammesse le seguenti tipologie:
a) contratto a termine (anche in somministrazione); b) trasformazione da termine a tempo indeterminato; c) contratto a tempo indeterminato. Per contro, l’esonero non si applica se l’assunzione avviene con un contratto di lavoro domestico, di lavoro intermittente o di apprendistato. |
| Note | La domanda all’INPS va inoltrata tramite il nuovo modulo on line “ELM3”, inserendo tutte le informazioni richieste. Per la compilazione dei flussi UniEmens, si vedano i paragrafi 9, 10 e 11 della Circ. INPS n. 82/2026 |
| Condizioni generali | Rispetto art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006 (DURC ecc.); rispetto principi generali ex art. 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 |
| De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
| Autorizzazione UE | Non necessaria |
| ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore |
Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226687
e-mail libripaga@acaweb.it
