ADDIO AL “BONUS RENZI”: DAL 1º LUGLIO IN VIGORE IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E L’ULTERIORE DETRAZIONE NELLE BUSTE PAGA DEI LAVORATORI

 

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020, convertendo il D.L. 3/2020, ha disposto diversi cambiamenti per quanto concerne l’ormai noto “bonus Renzi” (o “Bonus 80 Euro”).

Infatti, dal 1° luglio 2020, il bonus in busta paga dei lavoratori aumenterà, requisiti permettendo, da 80 a 100 euro, grazie all’entrata in vigore del nuovo “trattamento integrativo” che manda in soffitta il c.d. “bonus Renzi”. Per beneficiare del nuovo bonus, viene innalzata anche la soglia massima di reddito fiscale lordo dei lavoratori, che sarà di 28.000 euro e non più 26.600,00 euro. Altra novità riguarda invece i lavoratori con reddito fiscale lordo compreso tra 28.000,01 e 40.000,00 euro, i quali beneficeranno di una “ulteriore detrazione” dall’imposta lorda. Questo secondo beneficio ha una durata “temporanea”, esclusivamente dal 01/07/2020 al 31/12/2020.

 

LE NOVITÀ IN SINTESI

• Dalla mensilità di luglio 2020, i lavoratori già beneficiari del “bonus Renzi” riceveranno 100 euro di “Trattamento Integrativo” anziché € 80,00 (aumento di Euro 20,00);

• i limiti di reddito per avere diritto al “trattamento integrativo” in misura piena passano da 26.600 euro a 28.000 euro lordi;

• ULTERIORE DETRAZIONE: i lavoratori che avranno un reddito fiscale lordo compreso tra 28.000,01 e 40.000,00 euro beneficeranno di una detrazione dall’imposta lorda nel periodo compreso tra il 01/07/2020 ed il 31/12/2020.

 

GLI ALLEGATI ALLA PRESENTE, DA INVIARE AI DIPENDENTI:
– informativa aziendale
– comunicazione del lavoratore ai fini del riconoscimento del bonus.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Per entrambe le novità (Trattamento Integrativo ed Ulteriore Detrazione) i soggetti destinatari coincidono con gli attuali beneficiari del c.d. bonus Renzi.

Si tratta dei titolari di
– redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e
– alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR) di cui riportiamo i casi principali:
• compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.);
i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
• le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

 

LE DUE NUOVE MISURE: NORMATIVA ED ASPETTI TECNICI TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX “BONUS RENZI” DI 80 EURO)

Il Trattamento Integrativo trova applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020.
Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali beneficiari devono:

1) essere titolari di un reddito fiscale lordo complessivo non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta (per reddito fiscale lordo complessivo deve intendersi quello calcolato considerando tutte le tipologie di reddito e quindi non solo quello legato al rapporto di lavoro).

2) avere un’imposta lorda positiva (corrispondente indicativamente ad un imponibile fiscale lordo superiore ad Euro 8.000,00):
a) determinata sul reddito da lavoro dipendente e/o assimilato come precedentemente indicato,
b) al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art.13, comma 1, TUIR).

Se le condizioni indicate risultano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena, vale a dire € 100,00 al mese per n. 12 mesi all’anno.
Il trattamento integrativo in esame è rapportato al periodo di lavoro prestato nell’anno (ovvero nel semestre con riferimento al 2020).

Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio (cedolino paga relativo al mese di dicembre), venga rilevata la non spettanza del trattamento integrativo, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo.

 

In sede di conguaglio 2020 (cedolino paga relativo al mese di dicembre), si potrebbero verificare situazioni in cui, per il superamento dei limiti di reddito sopra indicati, si rende necessario il recupero, oltre che del trattamento integrativo (erogato nel periodo luglio – dicembre), anche del bonus Renzi (riconosciuto nel periodo gennaio-giugno).

 

DECRETO RILANCIO – NUOVO BONUS

Il recente Decreto Rilancio ha stabilito che, per l’anno 2020,
– sia il c.d. “bonus Renzi”
– sia il trattamento integrativo
spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente è di importo inferiore alla detrazione spettante per effetto dell’usufruimento da parte del lavoratore di cassa integrazione e/o congedi parentali straordinari.

Il decreto sottolinea inoltre che il “Bonus Renzi” non attribuito nei mesi in cui il lavoratore ha usufruito delle misure di integrazione salariale è riconosciuto dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

 

L’ULTERIORE DETRAZIONE

L’ulteriore detrazione spetterà esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020.
Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale sono i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei redditi assimilati indicati in precedenza il cui reddito complessivo (imponibile fiscale lordo) è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000. Per reddito fiscale lordo complessivo deve intendersi quello calcolato considerando tutte le tipologie di reddito e quindi non solo quello legato al rapporto di lavoro.

L’importo dell’ulteriore detrazione è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

 

NP 06 20 TEBELLA

Esempi:
1)Reddito annuo complessivo (imponibile fiscale lordo) = 30.000,00
Calcolo ulteriore detrazione complessiva per il semestre:
480 + 120 x [(35.000 – 30.000): 7000] = 480 + 120 x [5.000 : 7.000] = 480 + 120 x 0,714 = 480 + 85,71 = 565,71

2)Reddito annuo complessivo (imponibile fiscale lordo) = 37.000,00
Calcolo ulteriore detrazione complessiva per il semestre:
480 x [(40.000 – 37.000) : 5.000] = 480 x [3.000 : 5.000] = 480 x 0,6 = 288,00

3)Reddito annuo complessivo (imponibile fiscale lordo) = 42.000,00
Essendo in questo caso il reddito imponibile fiscale superiore a 40.000,00 euro non spetta l’ulteriore detrazione.

L’ulteriore detrazione fiscale verrà riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2020.

Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio (cedolino paga relativo al mese di dicembre 2020), venga rilevata la non spettanza dell’ulteriore detrazione, il datore di lavoro provvederà al recupero del relativo importo.

 

 

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