Formazione obbligatoria sul gioco responsabile

La Regione Piemonte ha approvato, con la D.G.R. 9 – 1192 del 30 maggio 2025, la nuova disciplina per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

I corsi obbligatori sono:

  • “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”, della durata complessiva di 8 ore, per gli esercenti che gestiscono i punti gioco, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e), della L.R. 19/2021;
  • “Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate”, della durata complessiva di 16 ore, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definite dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), della L.R. 19/2021.

Scadenze per la formazione 

I percorsi formativi devono essere completati entro il 31 dicembre 2026 nei seguenti casi:

  • dagli esercenti che gestiscono i punti gioco, dai gestori e dal personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse già attivi alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2021;
  • dagli esercenti che gestiscono i punti gioco, dai gestori e dal personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, in caso di nuove aperture attivate entro e non oltre il 31/12/2025.

Per le nuove aperture attivate a partire dal 1° gennaio 2026, invece, i percorsi formativi devono essere completati:

  • dagli esercenti che gestiscono i punti gioco, entro 12 mesi dall’avvio dell’attività da gioco lecito;
  • dai gestori delle sale gioco e delle sale scommesse, entro 12 mesi dall’avvio dell’attività da gioco lecito;
  • dal personale operante nelle sale gioco e nelle sale scommesse, entro 12 mesi dalla data di assunzione.

Esenzione per chi ha già frequentato il corso

Sono esonerati dall’effettuare un nuovo corso di formazione gli esercenti che gestiscono i punti gioco, i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse che abbiano già conseguito, entro il 30 giugno 2025, l’attestato di frequenza e profitto rilasciato ai sensi della precedente normativa dall’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte.

Tali soggetti restano comunque tenuti a frequentare il corso di aggiornamento entro il 30 giugno 2030.

Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni

Ai sensi dell’art.4,comma 1, lett. c),L.R.19/2021 si prevede inoltre un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, da frequentare ogni 5 anni dal conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto o di altro attestato rilasciato da altre Regioni e riconosciuto equivalente. L’obbligo di aggiornamento riguarda tutte le categorie interessate.

Corsi svolti in altre Regioni

La Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli in caso di completa sovrapponibilità della formazione previa presentazione della documentazione attestante la frequenza di corsi altrove.

ACA Formazione organizzerà prossimamente una sessione formativa dedicata ai soggetti interessati

 

Per informazioni e iscrizioni:
ACA FORMAZIONE
tel. 0173/226678 – 0173/226693
e-mail formazione@acaweb.it

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