Licenziamento per uso del mezzo aziendale a fini personali e interruzione del servizio
Un dipendente portalettere utilizzava il mezzo aziendale durante l’orario di lavoro per motivi personali, sospendendo ripetutamente un pubblico servizio essenziale. L’azienda datrice di lavoro lo ha licenziato per giusta causa al termine del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, ma il dipendente ricorreva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ribadendo che la valutazione sulla gravità della condotta e sulla proporzionalità della sanzione spetta esclusivamente ai giudici di merito. Essendo stato accertato il carattere doloso e reiterato delle violazioni, il rapporto di fiducia si è leso in modo irreparabile, rendendo inapplicabili le sanzioni conservative del contratto collettivo
(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11830/2026)
Sottrae beni aziendali: onere della prova al lavoratore
I giudici nel caso esaminato hanno confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente farmaceutico accusato di aver sottratto un farmaco dopo aver coperto una telecamera. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta accertata l’apprensione del bene per fini personali e la sua scomparsa, spetta al lavoratore dimostrare un’eventuale «alternativa lecita» (es. la dimenticanza accidentale). In assenza di tale prova, il giudice può desumere la sottrazione tramite presunzioni gravi e concordanti, considerato che la neutralizzazione dei controlli perfeziona la condotta illecita e che anche la sottrazione di beni di modico valore lede irreparabilmente il vincolo fiduciario.
(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7712/2026)
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