La cessione del contratto di lavoro è un istituto disciplinato dall’articolo 1406 del Codice civile che permette al datore di lavoro originale (cedente) di trasferire a un soggetto terzo (cessionario) l’accordo occupazionale in corso con il dipendente, a patto che quest’ultimo fornisca la propria approvazione.
Diversamente dalla cessione d’azienda o di un suo ramo — disciplinata dall’art. 2112 c.c., che si applica in modo automatico sostanzialmente senza esigere l’assenso del personale — il passaggio del singolo contratto non può mai essere disposto in via unilaterale dal datore o dai datori. È infatti indispensabile l’esplicita adesione del lavoratore.
Attraverso la cessione, la relazione lavorativa non si estingue, bensì prosegue senza alcuna interruzione (senza soluzione di continuità) in capo al nuovo datore.
Il cessionario – cioè il nuovo datore – subentra esattamente nella medesima posizione del precedente, facendosi carico di ogni diritto e dovere connesso all’accordo:
- anzianità aziendale maturata;
- inquadramento professionale e mansioni assegnate;
- trattamento economico e stipendio;
- spettanze accumulate (ferie residue, TFR, permessi, ecc.).
Per il dipendente, di conseguenza, non si verifica alcuna variazione sotto il profilo normativo e retributivo: il rapporto prosegue in perfetta continuità.
L’articolo 1408 c.c. stabilisce che il cedente non viene sollevato dai propri impegni contrattuali qualora il lavoratore non abbia espressamente dichiarato di liberarlo, quindi è bene che l’accordo scritto di cessione del contratto di lavoro sia chiaro nella sua esposizione e manifesti l’espressa volontà delle 3 parti. L’operazione fa conseguire una responsabilità solidale tra vecchio e nuovo datore per la totalità delle competenze maturate fino alla data del trasferimento (retribuzioni arretrate, ferie, TFR accantonato, ecc.). Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto a spettanze non ottenute, ha dunque la facoltà di rivolgersi indistintamente a ciascuna delle due imprese per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti pregressi.
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