Il decreto attuativo recentemente firmato definisce le regole operative che le aziende devono seguire per accedere ai benefici previsti dall’IPERAMMORTAMENTO; alcune scelte procedurali hanno implicazioni pratiche rilevanti.
Completamento investimento
Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.
I beni acquisiti tramite leasing finanziario – in analogia con Transizione 4.0 e 5.0 – il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.
Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo rileva invece la data di fine lavori.
Accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è gestito telematicamente tramite una piattaforma informatica del GSE accessibile tramite SPID o CIE, ed è articolato in tre fasi obbligatorie e sequenziali.
- comunicazione preventiva: per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette preliminarmente i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione, e – per i beni energetici – la data prevista di entrata in funzione.
È la fase di avvio della pratica.
- conferma dell’investimento: deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche da parte del GSE. Contiene la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Per i beni in leasing finanziario l’adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente.
- completamento: deve essere trasmessa al completamento degli investimenti e dopo l’avvenuta interconnessione dei beni degli Allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Questo termine è prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. La comunicazione deve essere corredata delle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Il GSE, verificato il corretto caricamento dei dati, comunica l’esito positivo entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio, oppure richiede integrazioni da fornire entro un ulteriore termine di dieci giorni. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.
NOVITÀ:
Il comma 6 (una novità assoluta di questa versione finale del decreto attuativo) introduce due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica. Entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
La maggiorazione rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento. La versione finale aggiunge la condizione che “il bene oggetto dell’investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta”. Per la fruizione occorrerà naturalmente attendere sempre la ricezione della comunicazione di esito positivo del GSE.
I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE e i modelli di comunicazione con relative istruzioni di compilazione saranno definiti con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT.
Obbligo di perizia beni e certificazione contabile
L’articolo 6 del decreto stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni – tali da includerli negli Allegati IV e V – e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato indipendente dal loro costo di acquisizione. Non è più prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore, come invece accadeva in passato.
L’articolo 7 richiede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Non è previsto un rimborso di queste spese.
Impianti autoproduzione energia da fonti rinnovabili (FER)
L’articolo 8 disciplina le caratteristiche dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Sono agevolabili i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori, gli impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo (inclusi sistemi di accumulo) con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta o certificata tramite contratto ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti ai gruppi di generazione.
Si noti come, a differenza di alcune bozze del decreto attuativo, gli investimenti in sistemi di accumulo sono vincolati all’acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e ad essi proporzionati.
Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici o di altra fonte rinnovabile è soggetto a un tetto: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell’esercizio precedente secondo le formule e i fattori di conversione descritti nel al decreto. Il costo massimo ammissibile degli impianti è per il fotovoltaico si va da 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo “b”).
Queste tipologie di impianti richiedono PERIZIA ASSEVERATA CON RELAZIONE TECNICA a comprova dei requisiti previsti e CERTIFICAZIONE CONTABILE.
Per maggiori informazioni sui servizi contattare Ufficio credito ACA ai seguenti riferimenti:
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