Pignoramento, o cessione, del quinto sullo stipendio di un dipendente

Capita, sempre più sovente, che sulle buste paga dei dipendenti gravino delle trattenute sul quinto dello stipendio.

Esse possono essere conseguenze di:

  • pignoramento imposto a seguito giudizio in tribunale;
  • pignoramento imposto dall’agenzia entrate riscossione o enti riscossori ai sensi dell’art. 72-bis del d.p.r. n. 602/73;
  • cessione del quinto volontariamente attivata dal dipendente per un prestito personale.

Attenzione: tutte le suddette vicende, seppur afferenti alla sfera personale del lavoratore interessato, riguardano anche i datori di lavoro, che devono ottemperare ad una serie di adempimenti e di obblighi, di non poco conto. 

 

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Se ad un’azienda viene notificata una pratica valida per una cessione volontaria del quinto dello stipendio di un proprio dipendente (cessione attivata dal lavoratore medesimo presso, ad esempio, una società finanziaria), il datore dovrà come primo adempimento redigere il c.d. “certificato di stipendio” entro i termini richiesti. Oppure, nel caso in cui una ditta ricevesse via posta raccomandata (o tramite posta elettronica certificata) un atto che notifica un pignoramento imposto dal tribunale, nei confronti di un proprio dipendente, il datore deve obbligatoriamente predisporre entro i (brevi) termini di legge la c.d. “dichiarazione del terzo pignorato”, ai sensi del codice di procedura civile. Dichiarazione che può essere “positiva” oppure “negativa”, a seconda che il rapporto di lavoro sia in essere o meno.

Generalmente, il datore di lavoro considerato “terzo pignorato”, deve applicare la trattenuta del debito in busta paga del lavoratore e provvedere ad effettuarne il versamento a favore del creditore, fino ad estinzione debito.

Per tutto il decorso di tali tipologie di pratiche, vi sono poi altri aspetti a cui i datori devono porre molta attenzione, come ad esempio evitare di erogare anticipazioni di Tfr – soprattutto in caso di finanziaria – oppure avvisare tempestivamente il creditore/ente riscossore in caso di notevoli cambiamenti del contratto di lavoro (esempio: cessazione del rapporto).

I vari obblighi in capo ai datori derivano da leggi (su tutte il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950), introdotte dal legislatore, al fine di garantire da un lato la legittima soddisfazione del credito, e dall’altro la continuità di una retribuzione che permetta di condurre al (dipendente) debitore un’esistenza dignitosa ed economicamente accettabile, anche nei casi in cui lo stipendio del lavoratore sia gravato da più trattenute contestuali.

Il datore di lavoro quindi assume un ruolo di grande responsabilità, pertanto è opportuno osservare una scrupolosa applicazione della normativa in materia.

 

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