Il recesso del mandante dal contratto di agenzia per giusta causa è senza preavviso e senza indennità sostitutiva
Il caso ha riguardato un agente che incassava i soldi dei clienti ma non li consegnava all’azienda. Per nascondere il fatto, segnava le pratiche come “prove gratuite” nel sistema, così l’azienda (proponente) non gli avrebbe chiesto i pagamenti.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’agente configurasse un grave inadempimento tale da far scattare le motivazioni di un recesso per giusta causa, senza obbligo di preavviso né corresponsione dell’indennità sostitutiva all’agente. Giunti in Cassazione, è stato confermato che il contratto di agenzia può essere risolto immediatamente, senza preavviso né indennità, se esiste una giusta causa di recesso come appunto emerso. Ciò perché, per analogia con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nel rapporto di agenzia è fondamentale l’elemento fiduciario: se il comportamento dell’agente compromette tale fiducia al punto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, è legittima la risoluzione immediata.
(Corte di Cassazione Ordinanza n. 29279/2025)
Azienda impone l’inglese nei rapporti con i delegati dei lavoratori: è anti-sindacale
Un’azienda italiana è stata condannata per comportamento antisindacale perché voleva che gli incontri con i rappresentanti dei lavoratori si svolgessero solo in inglese, vietando l’italiano.
La Corte ha stabilito che questa imposizione era sbagliata perché ha costretto i sindacati a scegliere i delegati solo tra chi parlava bene inglese, invece di scegliere i migliori negoziatori, e ha limitato la capacità dei rappresentanti dei lavoratori di discutere e difendere efficacemente i diritti. Secondo i giudici, non è sufficiente che l’azienda avesse offerto corsi di inglese ai dipendenti. In conclusione: un’azienda italiana non può obbligare l’uso dell’inglese nelle trattative sindacali, perché questo danneggia la capacità dei lavoratori di tutelare i propri diritti.
(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28790 /2025)
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