Tra gli obblighi economici dei datori di lavoro, oltre alla normale retribuzione mensile da corrispondere ai dipendenti per l’attività svolta, vi rientra anche il pagamento delle cosiddette mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima (e, se prevista dal contratto, la quattordicesima). Queste ultime fanno sempre parte della retribuzione complessiva del lavoratore e sono disciplinate sia dalla normativa vigente in ambito lavorativo sia, più nello specifico, dai vari CCNL. È proprio la contrattazione collettiva di settore applicabile all’azienda che stabilisce le modalità di maturazione della tredicesima (e, ove disciplinata, della quattordicesima).
Le mensilità aggiuntive, dette anche supplementari, sono parte della retribuzione differita. Questo significa che vengono maturate progressivamente nel tempo ma sono corrisposte in un momento successivo, seguendo una logica distinta rispetto alla retribuzione ordinaria, che invece viene maturata e pagata nello stesso periodo.
Per calcolare la tredicesima, occorre prendere come riferimento gli elementi retributivi corrisposti continuativamente, tra cui paga base e contingenza in primis, poi eventuali E.D.R., terzo elemento, superminimi individuali, scatti di anzianità (o altre indennità a carattere continuativo). Sono da escludere voci non aventi natura retributiva come ad esempio rimborsi, assegni nucleo familiare oltreché a voci retributive non continuative.
Nel calcolo dei periodi validi per la determinazione della tredicesima vengono considerati non solo i giorni di effettivo lavoro, ma anche determinati eventi che si verificano durante la vita lavorativa: ferie, permessi retribuiti, congedo maternità/paternità, malattia/infortunio, congedo matrimoniale, nonché periodi di lavoro particolari quali periodo di prova e periodo di preavviso. È, infatti, la natura delle assenze dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione, in quanto non tutte danno diritto alla maturazione della tredicesima.
Considerato che matura mensilmente, qualora il dipendente venga assunto o termini il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, avrà diritto a ratei proporzionati al periodo lavorato. Se il contratto si conclude prima di dicembre, i ratei maturati vengono generalmente liquidati insieme alle altre spettanze dovute al momento della cessazione del rapporto.
L’erogazione dei ratei può avvenire secondo due modalità differenti:
- in un’unica soluzione annuale, in corrispondenza delle feste natalizie;
- liquidazione con cadenza mensile dei ratei via via maturati(se ciò è previsto dal contratto collettivo applicato,oppure da un accordo tra le parti).
Per quanto concerne gli aspetti previdenziali e fiscali (Inps e Irpef), ai sensi dell’art. 51, D.P.R. 917/1986, la tredicesima concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, pertanto, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali sia previdenziali. L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e deve essere assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese di erogazione. Parimenti, lo stesso imponibile va assoggettato al calcolo del premio assicurativo Inail. Dal punto di vista fiscale, sull’importo al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, va applicata la normale tassazione ai fini dell’Irpef, assoggettando lo stesso all’aliquota corrispondente allo scaglione di reddito di riferimento. Il netto in busta paga sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità, in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico.
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