Dal 1° gennaio 2026, il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale con effetti civili (dopo la soppressione avvenuta nel 1977 con la Legge n. 54).
Il ripristino, che coincide con l’800° anniversario della morte del Santo patrono d’Italia, impone ai datori di lavoro di adeguare la gestione delle festività nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi.
La recente Legge 8 ottobre 2025, n. 151, ha modifica l’articolo 2 della storica Legge n. 260/1949 sulle disposizioni in materia di ricorrenze festive, che infatti ora prevede:
“Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell’anno;
- il giorno dell’Epifania;
- il giorno della festa di San Giuseppe;
- il 25 aprile: anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell’Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 1° maggio: festa del lavoro;
- il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
- il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
- il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
- il giorno di Ognissanti;
- il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno 26 dicembre.”
Per quanto concerne gli impatti sul lavoro e sul costo del lavoro, si ricorda ai datori di lavoro che, generalmente, quando la giornata festiva non coincide con la domenica, i lavoratori mensilizzati non ricevono compensi aggiuntivi, poiché la festività è già compresa nella retribuzione ordinaria; gli operai o lavoratori retribuiti a ore hanno invece diritto a un importo pari a un sesto della retribuzione settimanale. Se, invece, il lavoratore presta attività nella giornata festiva, gli spetta la normale retribuzione più la maggiorazione per lavoro festivo, secondo le percentuali stabilite dal CCNL di riferimento o da eventuali accordi aziendali.
Si precisa, in ultimo, che le somme erogate per la festività concorrono a formare imponibile previdenziale e fiscale, insieme alle altre competenze del mese.
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