La seguente trattazione fornisce una guida sintetica per i datori di lavoro sulle principali disposizioni da osservare in materia di orario di lavoro dei propri dipendenti
Cosa si intende per orario di lavoro?
L’orario di lavoro è un qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. L’orario normale di lavoro è fissato, ai sensi del D.Lgs 66/2003, in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono derogare a tale limite, perlopiù come trattamento di miglior favore nei confronti dei dipendenti.
La legge demanda ai contratti collettivi il compito di stabilire la durata massima dell’orario settimanale di lavoro comprendendo sia l’orario ordinario, sia quello straordinario. L’orario massimo settimanale non potrà comunque superare le 48 ore calcolate come media su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi.
Lavoro straordinario e riposi
Fermo restando quanto sopra esposto e tenendo comunque conto sei singoli CCNL, l’azienda potrà ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario per un ammontare annuo non superiore a 250 ore. I lavoratori minorenni non possono comunque superare l’orario giornaliero di 8 ore e l’orario settimanale di 40 ore.
Il Decreto Legislativo 66/2003 di fatto elimina il limite massimo giornaliero di durata della prestazione lavorativa, tenendo comunque conto che il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (quindi, ad esempio, se il fine turno è alle ore 22.00, l’inizio del turno successivo deve essere non prima delle ore 9.00). Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Ai lavoratori minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo di almeno due giorni settimanali, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 15 giorni.
Pause di lavoro
Se l’orario di lavoro eccede il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per il recupero delle energie psico-fisiche. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti. Molti contratti collettivi hanno aumentato questa pausa minima (nel Commercio è infatti almeno mezz’ora).
I lavoratori che utilizzano videoterminali per più di 20 ore la settimana hanno diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Tale periodo di pausa è considerato orario di lavoro.
Le ferie
Il lavoratore ha inoltre diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il periodo minimo di quattro settimane è obbligatorio e generalmente non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Le settimane di ferie devono essere godute nel seguente modo: per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione (che devono essere consecutive se richiesto dal dipendente), mentre le restanti due settimane possono essere godute anche in seguito ma non oltre i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Sanzioni
In caso di mancato rispetto delle varie norme sull’orario di lavoro del personale, i datori possono ricevere sanzioni di natura amministrativa, il cui importo varia a seconda della specifica violazione, del numero di lavoratori coinvolti e della reiterazione o durata dell’infrazione. Di seguito un riepilogo delle principali aree di sanzione:
| Violazione | Sanzione |
| Superamento della durata media dell’orario settimanale (48 ore)
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Sanzione amministrativa da 100 a 750 Euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in più periodi (indicati dalla norma medesima), la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 Euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in periodi ancora maggiori (indicati dalla norma medesima), la sanzione amministrativa passa da 1.000 a 5.000 Euro. |
| Mancata concessione del riposo settimanale, non inferiore a 24 ore (o comunque almeno due riposi nell’arco di 14 giorni) |
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| Mancato riconoscimento del riposo giornaliero (11 ore)
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Sanzione amministrativa da 50 a 150 Euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 Euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 Euro. |
| Mancato rispetto limiti al lavoro straordinario (250/anno per legge o altro limite da CCNL)
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Sanzione amministrativa da 25 a 154 Euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 Euro. |
| Mancato rispetto delle ferie
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Sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 Euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 Euro. |
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