Sgravio contributivo per imprese con lavoratori occupati nei piccoli comuni di montagna

Si informa che la Legge n. 131/2025 (Art. 26), in vigore dal 20 settembre scorso, ha introdotto norme al fine di promuovere le zone montane e di contrastarne lo spopolamento, soprattutto di piccoli comuni.

Per quanto riguarda la gestione del personale, la nuova disposizione permetterà – dall’anno prossimo – ai datori di lavoro di beneficiare di un forte sgravio sui contributi dei dipendenti assunti con lavoro agile (c.d. smart working).

Tali dipendenti, secondo la norma:

  • non devono aver compiuto 41 anni d’età (alla data del 20 settembre 2025);
  • devono essere inquadrati con contratto a tempo indeterminato;
  • dovranno svolgere stabilmente il lavoro in modalità agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • dovranno trasferire il domicilio stabile e l’abitazione stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.

Entità dello sgravio:

  • 100% fino a 8.000 Euro negli anni 2026/2027;
  • 50% fino a 4.000 Euro negli anni 2028/2029;
  • 20% fino a 1.600 Euro nell’anno 2030.

Tale beneficio non comporterà conseguenze negative alle pensioni dei lavoratori seppur si applicherà solamente sui contributi Inps a carico datore di lavoro (restano fuori i premi Inail).

Si precisa che lo sgravio contributivo non sarà cumulabile con l’agevolazione fruibile nei territori montani particolarmente svantaggiati (75%) e nelle zone agricole svantaggiate (68%).

Infine, si applicherà alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti (Ue) sugli aiuti «de minimis».

Per la stessa finalità (contrastare lo spopolamento dei comuni montani), la legge in questione prevederà anche un bonus natalità sui nuovi nati – o adottati – dal 20 settembre 2025 nei comuni montani fino a 5mila abitanti.

Prossimi step

  • Per rendere attuabili le disposizioni della nuova norma serve però un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni (dall’entrata in vigore della predetta legge), che definirà criteri e modalità per la concessione dell’agevolazione, anche per rispettare i limiti di spesa: i fondi disponibili ammontano a 18,5 milioni di Euro per l’anno 2026; 21,8 milioni di Euro per l’anno 2027; 12,5 milioni di Euro per l’anno 2028; 10,9 milioni di Euro per l’anno 2029; 5,4 milioni di Euro per l’anno 2030; 0,7 milioni di Euro per l’anno 2031.
  • Con un apposito DPCM saranno specificati i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della nuova legge (il medesimo DPCM definirà, contestualmente, l’elenco dei comuni montani).
  • Trattandosi di un esonero previdenziale, per la piena operatività della misura si dovrà verosimilmente attendere le indicazioni dell’INPS.

 

Il testo normativo

 

Per ulteriori informazioni:
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