Reiterato mancato rispetto dell’orario di lavoro: dipendente licenziata
Il caso ha riguardato una lavoratrice, impiegata con contratto part-time, la quale nonostante il suo orario di lavoro pattuito contrattualmente segnasse l’ingresso in servizio alle ore 10:30, ripetutamente si era presentata alle ore 9:00, con grosso anticipo e talune conseguenze disagevoli per l’attività lavorativa. La gravità del comportamento nasce da un preciso episodio, quando in uno di questi giorni “imputati” è stata invitata a ritornare nell’orario corretto, ma la dipendente si era allontanata senza fare ritorno per il resto della giornata. Tale condotta, come detto già preceduta da episodi analoghi, è stata considerata, nel suo complesso, grave (per fatti reiterati), pertanto i giudici di Cassazione hanno confermato la legittimità del licenziamento disciplinare.
(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12305/2025)
La madre del lavoratore nasconde la lettera di licenziamento: non più impugnabile
In tema di licenziamento e delle sue importanti procedure formali, la sentenza in esame mette in rilievo un principio oramai consolidato in giurisprudenza, vale a dire che la presunzione di conoscibilità dell’atto recettizio (lettera di licenziamento), ai sensi dell’art. 1335 c.c., si fonda sulla regolare ricezione dell’atto al domicilio del destinatario e può essere superata solo mediante la prova di fatti oggettivi, estranei e incolpevoli, che abbiano impedito al lavoratore di averne notizia. Nel caso specifico, non ha assunto rilievo il comportamento della madre convivente del dipendente che, pur avendo ricevuto la lettera di licenziamento del figlio, ha volontariamente omesso di comunicargliene il contenuto per “proteggerlo” da una notizia ritenuta destabilizzante, causando lo spirare del termine per impugnare l’atto. Tale comportamento della madre è stato ritenuto circoscritto alla sfera soggettiva e familiare del destinatario e non ha integrato un impedimento oggettivo idoneo a superare la presunzione legale.
(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15987/2025)
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