Se un familiare/parente è disponibile a collaborare in ditta, è opportuno effettuare preventivamente una valutazione per quanto concerne il suo inquadramento previdenziale ed assistenziale.
Per tali aspetti, un importante punto di riferimento è la circolare n. 50/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la quale aveva fornito alcune precisazioni – condivise con il Ministero del lavoro, l’INPS e l’INAIL – in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.
In effetti uno dei nodi cruciali è proprio questo: è obbligatorio iscrivere il familiare all’Inps?
Secondo le indicazioni ispettive, in alcune ipotesi, quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time, è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale. In tal caso occorrerebbe l’iscrizione all’Inail.
In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio, in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione (di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966).
Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni).
L’INL ribadisce, ad ogni buon conto, che il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.
In sintesi:
- Le prestazioni rese saltuariamente da parenti o affini dell’imprenditore, in particolare da pensionati o da impiegati full-time presso altro datore di lavoro, possono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere l’iscrizione nella gestione previdenziale (né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato), ma, generalmente, solo in quella assicurativa.
- In tutti gli altri casi è opportuno ricorrere all’inquadramento sia Inps sia Inail, eccetto il caso di non superamento dei suddetti limiti temporali (90 giorni nell’anno), che rimane, indubbiamente, di complessa dimostrazione.
Focus impresa familiare
Leggermente differente è l’istituto giuridico dell’impresa familiare (introdotto nel codice civile nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, e successivamente modificato nel 2016). Trattasi di una impresa di tipo individuale (non una società) in cui collaborano familiari dell’imprenditore. La legge, art. 230 bis del codice civile, prevede precisi diritti a tutela dei familiari che vi lavorano, in quanto spesso apportano un contributo fondamentale, anche se non formalizzato da un contratto di lavoro. Possono parteciparvi il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, nipoti) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, generi, nuore). La norma sull’impresa familiare ha lo scopo di tutelare il lavoro dei familiari che contribuiscono all’attività imprenditoriale, riconoscendo loro diritti di natura economica e decisionale: infatti tali familiari hanno diritto a partecipare agli utili dell’impresa ed ai beni con essi acquistati, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed anche diritto a partecipare alle decisioni importanti dell’impresa (ad esempio, decisioni relative all’impiego degli utili, alla cessazione dell’impresa, alle modifiche dell’atto costitutivo).
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