Comunicazione fringe benefit per dipendenti cessati durante il 2024 e percettori di pensione

Nel caso in cui i lavoratori abbiano cessato il rapporto di lavoro nel 2024 – e nello stesso anno siano stati percettori di pensione e abbiano percepito fringe benefit e/o stock option – per elaborare la CU, l’Inps necessita di tali informazioni da parte dei datori di lavoro. Detti compensi (fringe benefit e di stock option), erogati entro il 12 gennaio 2025, rientrano nell’anno d’imposta precedente.

Il tutto serve perché l’Inps ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, entro fine febbraio, i dati presenti all’interno delle Certificazioni Uniche, in modo che l’amministrazione finanziaria possa predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata di tutti i contribuenti interessati.

L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La suddetta norma stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia disposizione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono ricevere come integrazione della retribuzione.

L’Inps, con messaggio n. 509 dell’11 febbraio 2025, informa che i datori di lavoro (loro consulenti/intermediari) devono effettuare in modalità telematica, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

L’Inps inoltre precisa che le richieste trasmesse successivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.

 

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