Come noto, il governo sta limando la Legge di Bilancio che dovrebbe essere pubblicata entro fine mese, ma, al contempo sta lavorando per rimodulare alcuni aspetti in ambito lavoro e gestione del personale, taluni dei quali piuttosto significativi.
Il decreto in questione è il c.d. “Collegato Lavoro” (disegno di legge n.1264) approvato dal Senato lo scorso 11 dicembre.
Riportiamo di seguito una sintesi delle probabili novità di maggiore interesse.
Durata del periodo di prova nel contratto a termine
Il testo provvisorio del nuovo disegno di legge in materia di lavoro (noto come “Collegato Lavoro”), all’art. 13, prevederebbe delle novità in merito alla durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato. Dal testo trapela che la durata della prova <<viene stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione lavorativa per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni se superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro con durata non superiori a 6 mesi; a 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi o inferiori a 12 mesi>>.
Alcune ipotesi, dunque, potrebbero essere le seguenti:
| DURATA CONTRATTO TEMPO DETERMINATO | PERIODO DI PROVA |
| fino a 15 giorni di calendario | 1 giorno |
| dal 16esimo giorno al 30esimo (inteso come mese) | 2 giorni |
| 2 mesi | 4 giorni |
| contratti fino a 6 mesi | min 2 gg e max 15 giorni |
| contratti superiori a 6 e inferiori a 12 mesi | max 30 giorni |
Dimissioni per fatti concludenti
Tra le nuove forme di risoluzione del rapporto di lavoro vi potrebbero essere le “dimissioni di fatto”. L’art. 19 del Collegato Lavoro spiega che in caso di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro oltre il termine previsto dal Ccnl, o se non regolamentato oltre 15 giorni, si procede alla chiusura del contratto per dimissioni di fatto, considerate vere e proprie dimissioni per volontà del lavoratore. In tal caso, il datore di lavoro deve dare comunicazione alla sede territoriale ITL dell’assenza ingiustificata che “può verificare la veridicità dell’assenza ingiustificata” (non si determinerebbe la risoluzione del rapporto di lavoro se il dipendente <<dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza>>).
Lo scopo del legislatore è di contrastare dei casi – che purtroppo si sono verificati – di accesso (facilitato) alla Naspi, conseguenza del licenziamento disciplinare che il datore deve attivare in caso di prolungata assenza ingiustificata del lavoratore. Tra l’altro, se passasse tale normativa, il datore di lavoro in questi casi sarebbe anche esonerato dal pagare il c.d. ticket Naspi (in quanto non più riconducibile ad un licenziamento ma a dimissioni).
Lavoro stagionale
L’art. 11 del Collegato Lavoro interverrebbe invece in materia di stagionalità, in riferimento al contratto a termine. Rientreranno nelle attività stagionali, oltre quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n.1525/1963, anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecno-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro – ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge – stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (ai sensi dell’art 51 d.lgs 81/2015).
La misura estenderebbe quindi le motivazioni che darebbero la possibilità alle imprese di valutare dei contratti a termine di tipo stagionale.
Per queste e altre probabili novità, monitoreremo l’iter del citato decreto, seguendone gli sviluppi fino alla (auspicabile) definitiva entrata in vigore tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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