Articoli pirotecnici: produzione, commercio e detenzione

Indicazioni sull’attività di controllo – Circolare del Ministero dell’Interno

Lo scorso 5 dicembre, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare per chiarire come dovrà svolgersi l’attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti gli articoli pirotecnici.

Il Ministero ricorda che oggi sul mercato si possono trovare le seguenti tipologie di materiali pirotecnici:

  1. articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE (F1 – CAT. I; F2 – CAT.II; F3 – CAT III; F4 – CAT. IV; T1; T2; P1; P2);
  2. prodotti di IV e V categoria, riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

 

Articoli pirotecnici provvisti di marcatura CE

Per quanto riguarda la tipologia 1), la disciplina relativa agli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE è stata prima introdotta dalla Direttiva 2013/29/UE e, successivamente, inserita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.123 del 2015.

In particolare, l’articolo 14 del decreto stabilisce che si intendono lecitamente immessi sul mercato gli articoli pirotecnici con marcatura CE di cui è stata inviata regolare e preventiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio da parte dell’operatore economico stabilito sul territorio nazionale. È obbligo per i fabbricanti, gli importatori e i distributori fornire tutte le informazioni e la relativa documentazione – in lingua italiana o in una lingua comprensibile per l’Autorità – che attesti la conformità del prodotto pirotecnico. Sono invece esclusi da tale obbligo i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio che non rientrino nella categoria né di importatore né in quella di distributore (art.11, comma 6 d.lgs. 123/2015).

 

Prodotti di IV e V categoria sprovvisti del marchio CE

Il secondo gruppo di prodotti di categoria IV e V, sprovvisti del marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee, vengono riconosciuti come lecitamente detenibili in depositi autorizzati esclusivamente da un provvedimento del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.53 del TULPS (cfr. circolare pag. 5) che vale unicamente per i seguenti articoli pirotecnici:

  • fuochi artificiali prodotti dai fabbricanti per uso proprio, e da questi utilizzati per spettacoli eseguiti direttamente;
  • prodotti pirotecnici destinati alle Forze armate, di polizia e ai Vigili del fuoco;
  • segnali da soccorso per l’equipaggiamento marittimo;
  • prodotti pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
  • prodotti pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni.

Il Ministero ricorda inoltre che è vietata l’importazione e la commercializzazione di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità.

 

Controllo degli esercizi di vendita al dettaglio dotati di licenza di pubblica sicurezza

Per questi esercizi è fatto divieto di detenere:

  • Polveri da mina;
  • Alcune tipologie di razzi e petardi;
  • Articoli pirotecnici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche;
  • Qualsiasi prodotto provvisto di marchio CE delle categorie F4, P2 o T2 destinato a persone con conoscenze specialistiche (cfr. circolare, pag. 7).

Il venditore deve inoltre, dopo aver verificato i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto, compilare il registro delle operazioni giornaliere (di cui all’art. 55 del TULPS), ad eccezione delle operazioni riguardanti articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE e appartenenti alle categorie F1, F2, T1, P1.

 

Controlli presso gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza (tabaccai, cartolerie, supermercati ecc.) e presso aree pubbliche (ambulanti)

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 4 giugno 2014, ha individuato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia di prodotti vendibili.

Tali esercizi possono detenere e vendere 50 kg netti complessivi di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

  1. articoli pirotecnici della categoria F1;
  2. articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
  3. articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione di alcuni prodotti quali artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150 (petardi, petardi flash, doppio petardo, petardo saltellante, batterie e combinazioni annesse) e artifici quali sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio (tubi monogetto), batterie e combinazioni annesse;
  4. articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
    – fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
    – bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
    – bengala a bastoncino;
    – carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
    – combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
    – sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250; 4.7);
    – fontane: con NEC non superiore a g. 250;
    – dispositivi lancia coriandoli;
    – dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

Il Ministero ricorda che è possibile detenere, in un locale dove non è permesso l’accesso al pubblico, fino a complessivi 150 KG netti dei sopraelencati articoli pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure a 1 metro con interposizione di materiale di classe zero, e purché ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per metro cubo.

La stessa tipologia di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, può essere venduta dai venditori ambulanti, a condizione che le quantità da esporre al pubblico non siano superiori a 50 kg (art. 34, comma 4 d. lgs. 123/2015).

 

Compravendita per corrispondenza (on-line)

Un altro settore sottoposto al controllo delle Autorità è quello dell’e-commerce. La sua regolamentazione disciplina non solo i prodotti che possono essere venduti, ma anche le modalità con cui devono essere spediti.

Infatti, gli articoli pirotecnici che possono essere venduti on line devono appartenere alle categorie F1, F2, F3, T1 e P1, e seguono la normativa vigente in materia, mentre la loro spedizione può essere effettuata esclusivamente per il tramite di un corriere specializzato in trasporto di esplosivi.

Solo gli operatori economici (autorizzati ai sensi dell’art.47 del TULPS) possono acquistare tali prodotti per corrispondenza, a condizione che siano autorizzati a detenerli e nei limiti quantitativi previsti dalla licenza di pubblica sicurezza.

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