Patente a crediti – I recenti nuovi chiarimenti dell’ispettorato

DAL 1° OTTOBRE 2024 L’ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI CANTIERI EDILI TEMPORANEI O MOBILI È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE A IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI IN POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI. 

La presente trattazione è aggiornata alle indicazioni normative fornite in data 04/10/2024 dall’Ispettorato Nazionale del lavoro tramite pubblicazione sul proprio sito delle FAQ (Frequently Asked Questions). 

La patente è rilasciata, in formato digitale, presentando domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:  

  1. iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; 
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal citato decreto;  
  4. possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);  
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – ove previsto;  
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);  
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – ove previsto.  

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d) ed f) deve essere attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), e) e g) deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.   

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.  

Saranno escluse dal possesso della patente: 

  • le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
  • le imprese con attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in classifica pari o superiore alla III (per appalti fino a € 1.033.000,00).    

Domanda e ottenimento della patente 

La domanda per il rilascio della patente a punti potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato munito di apposita delega in forma scritta (es: consulente).  

All’esito della presentazione della domanda sarà rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.  

Nell’attesa del rilascio della patente, a seguito della presentazione della domanda, sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.  

In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti minimi per il rilascio, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, è disposta la revoca della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.  

Il punteggio della patente

La patente ha un punteggio iniziale di trenta crediti e le violazioni comportano decurtazioni di crediti, con diverse penalità per specifiche violazioni. In caso di incidenti gravi, la patente può essere sospesa cautelativamente per un massimo di dodici mesi. Gli atti e i provvedimenti risultanti dagli accertamenti ispettivi devono essere notificati entro trenta giorni alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.    

I crediti decurtati possono essere reintegrati attraverso la frequenza di corsi specifici. Inoltre, dopo due anni dalla notifica degli atti, la patente può essere incrementata gradualmente se l’impresa o il lavoratore autonomo non ha ricevuto ulteriori sanzioni. L’adozione di modelli di organizzazione e gestione può comportare un incremento di cinque crediti.    

Una patente con meno di quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili specificati. L’attività in tali cantieri senza la patente, o con un punteggio inferiore a quindici crediti, può comportare sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, e l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Nel caso di punteggio inferiore, è consentito il completamento dell’attività oggetto d’appalto solamente nel caso in cui i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.   

Ulteriori aspetti 

Le novità della normativa coinvolgono anche il Committente o responsabile dei lavori, andando a modificare il comma 9 dell’art. 90 del Dlgs 81/2008. Si introduce, infatti, l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare, oltre all’Idoneità Tecnico Professionale, anche il possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.

Sanzioni 

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver provveduto alla suddetta verifica, prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008). Le informazioni relative alla patente confluiranno in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.    

Le recenti FAQ dell’Ispettorato  

Non escludendo eventuali ulteriori approfondimenti, riportiamo le FAQ sulla patente a punti nei cantieri che l’INL ha diffuso in data 4 ottobre 2024. 

Le FAQ chiariscono che: 

  1. la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale;
  2. il Legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza;
  3. il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e, quindi, tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i Rspp e redatto i relativi DVR;
  4. l’autocertificazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa, pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

Per informazioni sulla patente a punti, presentazione delle domande per il rilascio, verifica/redazione dei documenti di valutazione dei rischi DVR, corsi formazione e le attestazioni SOA è possibile contattare l’ufficio Sicurezza dell’Associazione Commercianti Albesi allo 0173.226596 oppure scrivendo a servizi@acaweb.it . 

Normativa di riferimento: 

  • D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024 (che ha novellato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008)  
  • D.M. 132/2024  
  • Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 
  • Faq INL del 4 ottobre 2024 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui