Superbonus – Proroga per interventi su edifici unifamiliari
In materia di Superbonus, è stato disposto il differimento della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 30/09/2023, a condizione che al 30/09/2022 risultino eseguiti lavori almeno pari al 30% dell’importo complessivo, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sui seguenti immobili a destinazione abitativa:
- edifici unifamiliari
- unità in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.
Per gli interventi avviati a partire dall’1/01/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente:
- sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità;
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000 da determinare con le modalità previste dal nuovo co. 8-bis inserito nell’art. 119, DL 34/2020.
Modifiche in materia di cessione crediti
Con la conversione in legge del decreto cessioni, sono state apportate modifiche in tema di cessione del credito e dello sconto in fattura previsti per i bonus edilizi.
In particolare è stato previsto il divieto di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / la cessione dei crediti per tutti i bonus edilizi a decorrere dal 17/02/2023, ad eccezione:
- degli interventi per i quali il titolo abilitativo era già stato acquisito prima di tale data, oppure
- degli interventi che non presuppongono la richiesta del titolo abilitativo (“edilizia libera”) se siano già iniziati i lavori a tale data o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori.
La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.
Sono esclusi dal divieto gli interventi:
- volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione al 75 per cento,
- realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato,
- effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,
- effettuati nei comuni danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche.
Sono inoltre escluse le spese realizzate su edifici in zona sismica 1,2 o 3 ricompresi in piani di “rigenerazione urbana”.
Rateazione facoltativa in 10 anni
È stata prevista la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati:
- al superbonus,
- agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche,
- nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico
aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.
Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31/10/2022, previa apposita comunicazione, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali (in luogo di 5 o 4 rate annuali, a seconda che si tratti di spesa sostenuta nel 2021 o nel 2022).
È stata inoltre introdotta la possibilità al contribuente per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.
L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Remissione in bonis
È stata prevista la possibilità di aderire alla remissione in bonis, da parte di coloro che entro il 31/03/2023 non sono riusciti a trasmettere la comunicazione di opzione, riferita a spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue di spese 2020 e 2021), per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Sarà possibile trasmettere la comunicazione entro il 30/11/2023 pagando la sanzione di 250 euro, ma a condizione che la cessione venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenente a un gruppo bancario o impresa di assicurazione).
Per informazioni:
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
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