COVID-19: LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE N. 1 DEL 07.01.2022

È entrato in vigore l’8 gennaio in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 1 del 07.01.2022 con il quale il Governo ha introdotto nuove misure per arginare la diffusione del Covid-19.

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

È in vigore dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione per i residenti in Italia che hanno compiuto i 50 anni.

Sono interessati coloro che compiono il cinquantesimo anno di età successivamente all’8 gennaio.

L’obbligo per gli ultracinquantenni si applica anche:

– agli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

– agli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari.

La vaccinazione può essere omessa o differita soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

SANZIONI

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per gli over 50, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia Entrate, nella misura di euro 100 nei seguenti casi:

– soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

– soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;

– soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione si applica anche nel caso di inosservanza degli obblighi vaccinali da parte di esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie, comparto scuola, difesa, sicurezza, polizia locale, strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie.

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO LAVORATORI OVER 50

A partire dal 15 febbraio 2022 i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni di età, operanti nei settori pubblico e privato, potranno accedere al luogo di lavoro esclusivamente se in possesso ed esibendo il cosiddetto green pass rafforzato (cioè ottenuto in seguito al completamento del ciclo vaccinale o alla guarigione).

Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti al nuovo obbligo di vaccinazione, attraverso le consuete modalità di verifica.

Le applicazioni già utilizzate per la verifica su smartphone o altro device sono in grado di accertare la validità di tutti i tipi di green pass dando la possibilità di selezionare la voce di interesse (green pass “base” o “rafforzato”).

Che cosa succede se il lavoratore comunica di non essere in possesso della certificazione prevista o ne sia privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro?

Fino alla presentazione della certificazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato: non incorre in conseguenze disciplinari, ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non percepirà né la retribuzione né altro emolumento.

Fino al 15 giugno 2022 (vale a dire per tutto il periodo in cui vige il nuovo obbligo vaccinale per i lavoratori over 50) le imprese potranno – dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata – sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo.

SANZIONI

Ai lavoratori (titolari, dipendenti) soggetti all’obbligo di possesso di green pass base o rafforzato, che accedono ai luoghi di lavoro senza tale certificazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi di verifica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1000.

In caso di reiterata violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

TESTO DECRETO N. 1 07.01.2022 

 

Per ulteriori informazioni:

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