ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

  

A chi spetta e come funziona

Dal 1° luglio 2021 è entrato in vigore l’aiuto economico per le famiglie che non hanno diritto agli assegni familiari, in particolare i lavoratori autonomi e i disoccupati che non percepiscono alcun indennizzo.

Si tratta di una nuova misura temporanea, in attesa dell’istituzione dell’“assegno unico universale” per le famiglie con figli, destinato a sostituire tutte le detrazioni fiscali e misure di aiuto attuali, che si presume partirà dal 01/01/2022 salvo proroghe.

Per i soggetti autonomi o disoccupati con figli a carico di età non superiore a 18 anni, per verificare il diritto all’assegno, sarà necessario possedere un indicatore ISEE in corso di validità per importi inferiori a 50.000 euro annui.

In relazione alle soglie ISEE e al numero dei figli minori a carico, viene prevista da apposita Tabella INPS la misura dell’assegno mensile spettante.

Gli importi possono arrivare, per nuclei con almeno tre figli minori e ISEE fino a 7.000 euro, a 217,80 euro mensili per ciascun figlio (aiuto massimo). L’aiuto minimo è pari a 30 euro mensili per ciascun figlio per nuclei con ISEE importo tra i 40.000 e i 50.000 euro.

 

Come richiederlo e quando

Occorre innanzitutto elaborare il Modello Isee valido per l’anno 2021 se non ancora in possesso.

La procedura telematica per inoltrare la richiesta all’ INPS, direttamente o tramite Patronato, è ad oggi disponibile, e per le domande inviate entro il 30 settembre 2021 verranno percepiti dagli aventi diritto anche le mensilità arretrate a partire da 01/07/2021.

Per le domande presentate dopo il 30 di settembre il diritto alla prestazione partirà dal mese mese di presentazione della domanda.

L’accredito dell’assegno avviene su IBAN del richiedente, e può essere anche percepito al 50% sull’ IBAN di ciascun genitore in caso di affido condiviso dei minori.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, va aggiornata la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro due mesi dalla variazione.

L’assegno temporaneo non è imponibile ai fini IRPEF.

 

Per ulteriori informazioni contattare:

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI

SEGRETERIA GENERALE / PATRONATO ENASCO

Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)

segreteria@acaweb.it – patronato@acaweb.it

0173 226611

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