Il 10 agosto u.s. il Ministero dell’Interno ha diramato una Circolare (in allegato) che specifica quali sono i soggetti autorizzati a verificare l’identità di chi esibisce il Green Pass.
Esercenti e gestori di bar e ristoranti possono controllare l’identità
Il Garante della Privacy è intervenuto per specificare che non vi è violazione della privacy nel controllare l’identità personale degli avventori da parte di ristoratori, baristi, gestori di piscine e palestre e di tutti gli eventi ed attività con obbligo di accesso tramite Certificazione Verde.
Il Ministero dell’Interno chiarisce quindi la possibilità – ma non l’obbligo – da parte di tali attività, di verificare che l’identità del soggetto controllato corrisponda a quella indicata sul certificato verde, soprattutto nei casi in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
IMPORTANTE – Nessuna sanzione per l’esercente in caso di incongruenza
Il Ministero precisa che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione (D.L. 52/2021 art. 13) risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.
Green Pass dal 1º settembre 2021
Il Decreto Legge del 6 agosto 2021 n. 111 (in allegato) sancisce che a far data dal 1º settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Green Pass sarà reso obbligatorio anche:
– per accedere ad aerei, navi, treni e autobus (escluso trasporto locale);
– per tutto il personale scolastico e per gli studenti universitari.
Lo stesso decreto aggiorna i criteri di partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico:
– all’aperto è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti, alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro;
– in zona bianca, la capienza consentita al chiuso per eventi e competizioni sportivi non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata;
– in zona bianca, la capienza consentita al chiuso per gli spettacoli aperti al pubblico non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata.
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