DECRETO “FAMIGLIA”: MODIFICHE AL CONGEDO DI MATERNITÀ, DI PATERNITÀ E AL CONGEDO PARENTALE. PRIMA INDICAZIONI DELL’INPS

IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1158, AL FINE DI CONCILIARE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA E LA VITA PRIVATA PER I GENITORI, NONCHÉ DI CONSEGUIRE LA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI CURA TRA UOMINI E DONNE E LA PARITÀ DI GENERE IN AMBITO LAVORATIVO E FAMILIARE, È STATO EMANATO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 105/2022, IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2022. ESSO VA A MODIFICARE ALCUNI ASPETTI IN MATERIA DI MATERNITÀ, PATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE, SU CUI L’INPS HA RECENTEMENTE FORNITO PRIME INDICAZIONI CON IL MESSAGGIO N. 3066/2022.

LE NOVITÀ PER I GENITORI DIPENDENTI (CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO)

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

In sostanza il legislatore consolida la durata dei 10 giorni e ne specifica le modalità di fruizione, come sintetizzato di seguito:

– il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi – retribuiti dall’Inps – nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita;

– tali 10 giorni possono non essere consecutivi ma non è possibile frazionarli a ore;

– il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;

– in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi;

– il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario;

– i giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;

– il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.

CONGEDO PARENTALE (O FACOLTATIVO)

In sostanza il legislatore riforma tale istituto, aumentando il periodo indennizzato da dedicare alla famiglia nel rispetto della parità genitoriale. Inoltre, durante la sua fruizione, maturano istituti contrattuali dapprima esclusi come le ferie e le mensilità aggiuntive. Di seguito le novità in pillole:

– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi.

Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi (e non più 6 mesi).

– al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione;

– i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva (dapprima la norma disciplinava che «i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

NOVITÀ PER GENITORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE (ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA)

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA: viene introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

NOVITÀ PER GENITORI LAVORATORI AUTONOMI

CONGEDO DI MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME: la nuova normativa prevede per le lavoratrici autonome il riconoscimento di un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI AUTONOMI: è previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che hanno diritto a 3 mesi da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

In conclusione si segnala che l’Inps ha precisato che le indicazioni operative di dettaglio relative alle indennità modificate saranno oggetto di una successiva specifica circolare.

 

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