IN DATA 9 AGOSTO 2022 È STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE N. 115 2022 C.D. “AIUTI BIS”.
DI SEGUITO LE DUE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE, 600 EURO PER IL 2022
L’articolo 12 del Decreto Aiuti-bis prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
– dell’energia elettrica
– e del gas naturale
entro il limite complessivo di euro 600,00.
Pertanto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, viene dunque aumentato da 258,23 (valore previsto dalla normale legislazione) a 600,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, comprendendo questa volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI AUMENTATO A 2 PUNTI PERCENTUALE
Sulla scia dell’ormai noto sgravio contributivo dello 0,8% sui contributi previdenziali conto dipendenti, introdotto dal Decreto Aiuti, il nuovo decreto Aiuti Bis prevede un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro e che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno.
Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto nello 0,8% è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi i 2 punti percentuali.
Giova ricordare la precedente disposizione normativa sullo 0,8%: in via eccezionale – per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico – è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La norma prosegue sancendo che, tenuto conto dell’eccezionalità della misura in oggetto, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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