SENTENZE DI LAVORO


LICENZIABILE PER GIUSTA CAUSA IL DIRIGENTE CHE INTRATTIENE UNA TRATTATIVA CON LA CONCORRENZA

Dalla sentenza in esame è emerso che viene riconosciuto al dovere di fedeltà del dipendente un contenuto più ampio di quello desumibile dalla legge stessa (art. 2105 del codice civile), considerando il fatto che tale norma, essendovi collegata, deve quindi integrarsi anche con il principio di correttezza e buona fede.

Nel caso specifico affrontato nelle aule di tribunale, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente, per aver intrattenuto lo stesso, all’insaputa della datrice di lavoro, rapporti con una società concorrente, tenendo conto in particolare dell’elevato livello ricoperto, implicante una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile, ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per l’immagine della società in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto.

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2022, n. 11172) 

 

INFORTUNIO MORTALE, ASSOLTO IL DATORE CHE HA CORRETTAMENTE VALUTATO I RISCHI E PREDISPOSTO LE MISURE DI TUTELA

In caso di infortunio mortale, è esente da colpe e responsabilità, il datore di lavoro che abbia rispettato ed adempiuto regolarmente agli obblighi di sicurezza a suo carico, avendo valutato in modo corretto i rischi e avendo messo in atto le relative tutele. Il caso esaminato ha riguardato il decesso di un lavoratore per iperpiressia da colpo di calore, occupato nell’attività di raccolta dell’uva all’interno di un’azienda agricola. I Giudici hanno assolto i rappresentati legali della società, a fronte della non colpevolezza generica o specifica a loro imputabile. In particolare, è stato sentenziato che i datori di lavoro hanno correttamente assolto gli obblighi di sicurezza posti a loro carico: sono state ritenute congrue le previsioni adottate nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto. Durante la causa infatti è stato rilevato che nel DVR erano specificate le adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio (limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti). Inoltre, i giudici sulla base della congruità del medesimo DVR, hanno ritenuto assolti anche altri obblighi quali, ad esempio, quelli inerenti la predisposizioni del primo soccorso aziendale.

(Suprema Corte di Cassazione, sez. IV, pen. 31 maggio 2022, n. 21064)

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