Sì al licenziamento per tentata truffa anche senza affissione del codice disciplinare
Il caso ha riguardato un’impiegata di un ufficio postale che, nel seguire alcune pratiche nei confronti di una cliente (sola e anziana), l’ha raggirata con artifici. Infatti l’impiegata si presentava come persona disponibile a curare i suoi interessi ma in realtà la induceva in errore, facendosi consegnare documenti, buoni fruttiferi, libretto postale nominativo, fino a farsi aprire un libretto postale cointestato a sé e alla cliente vittima ed ottenendo una carta postepay esclusivamente intestata all’impiegata. Il licenziamento è stato confermato in tribunale anche per il fatto che, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione ravvisabile nella specie di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali (senza necessità di specifica previsione).
(Corte di Cassazione, sentenza n. 12321/22)
La cassazione si esprime sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Nella caso oggetto di sentenza, i giudici hanno confermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del lavoro: affinché un licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa dirsi legittimo, è sufficiente che il datore di lavoro adduca delle ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro tali da determinare un mutamento organizzativo effettivo e la soppressione di una certa posizione lavorativa, anche se la finalità perseguita è quella di ottenere una migliore efficienza gestionale o una maggiore produttività. Occorre dare l’opportuna rilevanza al riscontro di effettività, che deve concentrarsi sulla scelta di sopprimere il posto e sulla correlazione causale tra la soppressione e la scelta imprenditoriale di procedere al licenziamento.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 14840/22)
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