Con la legge di bilancio non è intervenuta la proroga della Cassa Covid, ma il legislatore ha riformato il sistema degli ammortizzatori. Pertanto, dal 2022 l’emergenza Covid è gestita con gli strumenti ordinari di integrazione salariale: CIG, FIS, FSBA, CISOA che tornano ad essere normati – con alcune modifiche – in base alla classica disciplina degli ammortizzatori sociali, indubbiamente “meno snella” dell’agevole Cassa Covid.
La riforma riguarda in sintesi:
– estensione platea lavoratori beneficiari: oltre che agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, la cassa viene estesa a tutte le tipologie di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.
– riduzione requisito anzianità aziendale dei lavoratori beneficiari: da 90 a 30 giorni di anzianità aziendale, alla data della domanda.
È doveroso ricordare che la classica normativa prevede il versamento del contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale: rimangono confermate le misure previste dal D.Lgs n. 148/2015, vale a dire dal 9 al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. L’unica eccezione a tale versamento riguarda alcune attività del settore turistico (vedasi codici Ateco al fondo) le quali sono esonerati dal versamento qualora richiedano l’integrazione salariale da gennaio 2022 a marzo 2022.
In linea di massima, con la legge di bilancio le integrazioni salariali riguardano anche i piccoli e piccolissimi datori di lavoro ed i loro dipendenti, i quali potranno attingere alla cassa attraverso i Fondi bilaterali, già esistenti o di prossima costituzione.
Nello specifico, per i fondi già esistenti:
– FIS: le imprese del settore commercio e turismo fino a 50 dipendenti, della ristorazione, dello spettacolo o le micro-imprese, possono accedere al FIS anche avendo un solo dipendente (prima non era consentito), per un periodo pari a 13 settimane (fino a 5 dipendenti) e 26 settimane (oltre 5 dipendenti), nel biennio mobile.
Per quanto concerne il finanziamento del nuovo Assegno di integrazione salariale, che erogherà per l’appunto il FIS, è previsto
– un contributo ordinario nella misura dello:
- • 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- • 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;
- • un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale pari al 4% della retribuzione persa. Tale contributo non è previsto per alcune attività del settore turistico (vedasi codici Ateco al fondo) le quali sono esonerate da tale versamento qualora richiedano l’integrazione salariale da gennaio 2022 a marzo 2022.
– FSBA: a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi, come il FSBA, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Sintesi delle altre regole della classica cassa integrazione che ritornano in auge, con alcune modifiche:
- • Nella quasi totalità dei casi non può essere richiesto il pagamento diretto. Anticipa pertanto il datore di lavoro, a meno che non si faccia apposita istanza all’INPS e vengano comprovate serie e documentate difficoltà finanziarie.
- • Per determinare la dimensione aziendale si computano anche i Dirigenti.
- • Tutte le aziende (anche con un solo dipendente) dovranno versare il contributo ordinario per il finanziamento delle integrazioni salariali (quello addizionale solo se ne fruiscono).
- • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa: se il lavoratore in cassa svolge altra attività lavorativa (subordinata o autonoma) viene sospeso dal trattamento di integrazione salariale per le giornate in cui lavora. Se il contratto di lavoro è inferiore a 6 mesi l’integrazione salariale è sospesa per tutta la durata del contratto.
- • Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione.
- • Cisoa: ampliata platea beneficiari per settore marittimo.
- • Prima di utilizzare gli ammortizzatori sociali è opportuno far fruire ferie e permessi residui (non maturati nell’anno).
- • Va fatta sempre la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
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