Debiti: stralcio e definizione agevolata


STRALCIO DEI CARICHI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

La disciplina dispone l’automatico annullamento, alla data del 31 marzo 2023 dei debiti con importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

La nuova disciplina prevede, altresì, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione debba trasmettere agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate e, inoltre, la non applicabilità delle disposizioni in tema di discarico per inesigibilità. Le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento si considerano definitivamente acquisite.

Per i crediti oggetto dell’annullamento automatico viene stabilita, altresì, la sospensione della riscossione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame e fino alla data prevista per l’automatico annullamento, del 31 marzo 2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022

La disciplina riconosce una nuova forma di definizione agevolata per i carichi di importo superiore ai 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In particolare, viene prevista la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), con esclusione degli interessi iscritti e delle sanzioni incluse nei carichi stessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e delle somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure rateizzato in un massimo di 18 rate, secondo le seguenti modalità:

– la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023;

– le restanti, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, con decorrenza dal 1° agosto 2023.

L’Agente della riscossione ha l’onere di fornire ai debitori, nell’area riservata del suo portale web, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

 

Per informazioni:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

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