Il recente “Decreto Semplificazioni” ha modificato l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (quale “ente pubblico qualificato”) in relazione al debito per Iva periodica scaduto e non versato.
In particolare, vengono previste due condizioni:
– l’importo minimo in valore assoluto (che permane di €. 5.000) deve contestualmente essere superiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva riferita all’anno precedente;
– la segnalazione viene effettuata in ogni caso se il debito di importo superiore a €. 20.000.
Sono modificati anche i termini a carico dell’Agenzia delle Entrate per la segnalazione, che scatta:
– contestualmente all’avviso bonario da controllo automatizzato (ex art. 54-bis DPR 633/72);
– comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni LI.PE (Liquidazioni periodiche).
Considerato che il Codice della Crisi d’impresa è entrato in vigore il 15/07/2022, le citate modifiche operano a partire dalla comunicazione LI.PE. riferita al 2° trimestre 2022.
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