CODICE DELLA CRISI – SEGNALAZIONE DELL’AGENZIA PER IVA NON VERSATA

Il recente “Decreto Semplificazioni” ha modificato l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (quale “ente pubblico qualificato”) in relazione al debito per Iva periodica scaduto e non versato.

In particolare, vengono previste due condizioni:

– l’importo minimo in valore assoluto (che permane di €. 5.000) deve contestualmente essere superiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva riferita all’anno precedente;

la segnalazione viene effettuata in ogni caso se il debito di importo superiore a €. 20.000.

Sono modificati anche i termini a carico dell’Agenzia delle Entrate per la segnalazione, che scatta:

– contestualmente all’avviso bonario da controllo automatizzato (ex art. 54-bis DPR 633/72);

– comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni LI.PE (Liquidazioni periodiche).

Considerato che il Codice della Crisi d’impresa è entrato in vigore il 15/07/2022, le citate modifiche operano a partire dalla comunicazione LI.PE. riferita al 2° trimestre 2022.

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO FISCALE
Tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

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