La legge 91/2022 prevede importanti novità in materia di riscossione per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16 luglio 2022:
– Viene elevato da 60.000 a 120.000 euro il limite entro cui è possibile rateizzare il pagamento dei ruoli (fino a un massimo di 72 rate mensili) senza necessità di documentare lo stato di “temporanea difficoltà finanziaria”, e quindi senza bisogno di presentare ulteriore documentazione.
– Tale limite di 120.000 euro si calcola per i soli ruoli per i quali si richiede la rateizzazione”, quindi non si farà più riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo in capo al contribuente, ma soltanto a quelli per cui si presenta la richiesta (esempio, contribuente con due ruoli da 100.000 euro ciascuno, si potrà rateizzare uno dei due in modo semplificato senza dimostrare la temporanea difficoltà).
– Novità anche per la decadenza dai benefici della rateizzazione: aumenta da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina il venir meno della dilazione accordata.
– Si ricorda che in caso di decadenza il debito per le cartelle incluse nel piano non potrà più essere rateizzato, ma la decadenza di uno o più carichi non preclude la possibilità di rateizzare carichi diversi da quelli impagati.
– Viene confermata e resa definitiva la possibilità di compensare crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (carichi affidati all’agente della riscossione entro il secondo anno antecedente la richiesta di compensazione).
Modulistica – Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per presentare richiesta di rateizzazione “semplificata” fino a 120.000 euro, ed è possibile per il contribuente richiedere la dilazione direttamente online, accendendo con le credenziali SPID, CIE o CNS al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia Entrate-Riscossione.
Periodo emergenziale – Ricordiamo che per effetto delle varie disposizioni intervenute durante il periodo di emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti i seguenti diversi termini di decadenza:
– piani in corso all’8/03/2020 – è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio;
– dilazioni concesse dopo l’8/03/2020 fino al 31/12/2021: la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;
– per le richieste effettuate a partire dal 1/01/2022 e fino al 15/07/2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate;
– per quelle presentate a partire dal 16/07/2022 trovano applicazione le nuove regole.
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