A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione di blocchi alle cessioni dei crediti, nel recente Decreto Legge 13/2022 vengono previste:
– nuove misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizie di altri crediti di imposta
– nonché l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni
– ed anche un nuovo obbligo di verifica della corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.
I passaggi successivi al primo vengono limitati
Il Decreto ha abrogato la “stretta” alle cessioni dei crediti da bonus in edilizia imposta dal precedente Sostegni-ter, prevedendo che:
– lo sconto in fattura o prima cessione del credito rimangono liberi
– sono ammesse 2 cessioni successive alla prima, ma solo a favore di banche/intermediari finanziari o compagnie assicurative
– non è ammessa la cessione parziale del credito su importi che sorgeranno nei cassetti fiscali a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Quadro sanzionatorio più pesante
Viene introdotto un significativo inasprimento delle responsabilità dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni superbonus e le attestazioni di congruità sulle spese oggetto di bonus:
– ove espongano informazioni false, oppure omettano di riferire informazioni rilevanti, sui requisiti tecnici dell’intervento, sulla sua effettiva realizzazione o sulla congruità delle relative spese
– vengono a essere puniti “con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro” (con ulteriore aumento di pena “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”)
– si prevede inoltre che il massimale della copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus debba essere almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni.
Applicazione Contratti Collettivi
L’art. 4 del Decreto dispone che – con effetto dal 27/05/2022 con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data – per taluni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro la generalità dei bonus edilizi possa essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale annotazione da parte dei professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità.
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