CARBON TAX – AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO DA AUTOTRAZIONE: DOMANDA ENTRO IL 31 GENNAIO. AMMESSI EURO 5 O SUPERIORI

 

Entro il prossimo 31 gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda per usufruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax) effettuati nel quarto trimestre 2021, relativi al periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

L’aliquota di rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto.

Il D.L. n. 124/2019 aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es. per 1000 km percorsi si potrà richiedere un contributo massimo per 1000 litri di gasolio, pari a 214,18 euro).

Con il 2021 è stata introdotta un’importante novità, che ammette al rimborso esclusivamente il gasolio consumato da veicoli EURO 5 o superiori. Sono esclusi, pertanto, i veicoli di categoria Euro 4 e inferiori.

 

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:

– copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante pertinenti al trimestre di riferimento;

– copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);

– copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;

– chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o mezzo speciale;

Nel caso in cui il parco automezzi si rifornisca da serbatoio interno, è necessario fornire anche i libretti dei mezzi non beneficiari con i relativi Km percorsi e con il quantitativo di carburante consumato. 

Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a :

– presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo,

– contabilizzare i movimenti in entrata ed uscita e trasmetterli annualmente all’Uffico delle Dogane competente per territorio.

L’Agenzia delle Dogane, inoltre, ha recentemente specificato che i crediti sorti nel periodo relativo al terzo trimestre 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Decorso tale termine, per gli importi non utilizzati in compensazione, sino al 30 giugno 2023 sarà ancora possibile presentare domanda di rimborso. 

Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione).

Il limite quantitativo imposto dal DL 124/2019 ha comportato per i mezzi speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del mezzo speciale stesso.

 

Per informazioni, presentazione istanze di rimborso, richiesta attribuzione codice dogale per depositi carburante e gestione movimenti:

UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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