Dopo due anni e mezzo di stallo, il Ministero del Turismo ha finalmente previsto, in un decreto attuativo firmato nei giorni scorsi, le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale.
Nella banca dati sono previste, con ordinate modalità di accesso e ricerca, le seguenti informazioni inerenti ad ogni struttura o immobile destinato alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale o provinciale in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienicosanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove attribuito in precedenza, o codice alfanumerico generato dalla banca dati sulla base dei dati inseriti.
E’ previsto che in tale nuova banca dati vengano inserite da parte delle Regioni e delle Province autonome tutti i dati in loro possesso per condividere le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.
Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo e rese accessibili agli utenti.
I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici saranno quindi tenuti a indicare il codice identificativo della struttura in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi.
L’inosservanza di tale obbligo comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione verrà maggiorata del doppio.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
Tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

